C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 31/01/2019 – Delibera – A.S.D. SAMUGHEO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 30 del 17.01.2019.
A.S.D. SAMUGHEO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 30 del 17.01.2019.
Gara Narboliese / Samugheo del 13.01.2019. Con ricorso tempestivamente proposto, la Società Samugheo, impugna il provvedimento del Giudice Sportivo, con il quale veniva sanzionata la squalifica del calciatore Deias Francesco per sei giornate. Nei motivi di doglianza, la Società ricorrente addebita la responsabilità dell’accaduto al calciatore Arru Francesco della Società Narboliese. La Corte D’Appello Territoriale, istruiva il procedimento, oltre che con gli atti a disposizione anche con l’audizione dell’arbitro e del Presidente del Samugheo e, all’esito, osserva quanto segue. Secondo il reclamo, l’episodio contestato sarebbe originato dall’azione violenta del calciatore Arru, che colpiva violentemente al volto Deias. L’arbitro ha sottovalutato tale azione, pur sanzionando il calciatore avversario con il cartellino rosso e, sempre a loro difesa, la reazione del Deias è rimasta nei limiti, senza travalicarli così come descritto nel rapporto arbitrale secondo cui il Deias reagiva con altrettanta violenza e veemenza, dapprima nei confronti dell’Arru, e alla notifica del cartellino rosso, anche all’indirizzo dell’arbitro. Dalla lettura del rapporto arbitrale, fonte di prova comunque privilegiata, nonché dalla stessa audizione del direttore di gara, si evince che il giocatore Deias, pur avendo effettivamente ricevuto un pugno dal calciatore della Narboliese – che veniva per questo espulso – reagiva in maniera scomposta e si scagliava nei suoi confronti con ripetuti calci nelle gambe, anche se trattenuto dai compagni. Nondimeno, dopo la notifica del cartellino rosso, lo stesso Deias si avvicinava al cospetto dell’arbitro con fare minaccioso. Tuttavia, precisa il direttore di gara, non ha volontariamente pestato il suo piede. Per quanto sopra, la Corte ritiene che la reazione del Deias è certamente trascesa ma si è limitata nell’ambito di una condotta irriguardosa e non già in una condotta violenta. Per questi motivi, DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore DEIAS Francesco a quattro giornate di gara. Si dispone la restituzione della tassa.
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