C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 07/02/2019 – Delibera – A.S.D. S.G. NUORESE (Campionato Regionale Giovanissimi “Under 15”) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 24.01.2019.

A.S.D. S.G. NUORESE (Campionato Regionale Giovanissimi “Under 15”) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 24.01.2019.

Gara S.G. Nuorese / Corrasi Oliena del 20.01.2019. La Società S.G. Nuorese presenta tempestivo ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato per tre gare effettive il suo calciatore Prino Raffaele perché “espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, proferiva espressione ingiuriosa all’indirizzo del direttore di gara”. La società ricorrente motiva il reclamo affermando che l’arbitro avrebbe equivocato il gesto del suo calciatore che, in preda a trance agonistica, proferiva l’espressione scurrile rivolgendola a sé stesso per l’ingenuità di aver rivevuto il secondo cartellino giallo, lasciando la squadra in dieci – in alcun modo avrebbe rivolto espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara. Questa Corte, visti gli atti allegati al fascicolo, con particolare riferimento al referto dell’arbitro, ha riscontrato che sostanzialmente la versione dei fatti corrisponde a quanto è realmente successo. Ha, inoltre, notato che l’espressione proferita dal calciatore era priva di violenza. Per questo motivo ritiene più equa la squalifica a due giornate di gara. La Corte quindi: 1) riduce la squalifica inflitta al calciatore Prino Raffaele da tre a due gare giornate di gara; Dispone la restituzione della tassa.

 

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