C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 21/02/2019 – Delibera – POL. MACOMER (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 33 del 07.02.2019. Gara Macomer Calcio / Silanus del 03.02.2019.

POL. MACOMER (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 33 del 07.02.2019. Gara Macomer Calcio / Silanus del 03.02.2019.

La Società Macomer Calcio ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha deliberato di irrogare alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 in favore della Società Silanus considerando che la partita del 03.02.2019 da disputarsi alle ore 19:00 nel campo di gioco della Società ospitante “non si è potuta disputare perché non è stata garantita l’illuminazione del campo e il direttore di gara ha accertato l’impraticabilità del terreno di gioco. La reclamante deduce la illegittimità della sanzione in relazione al fatto che l’impianto di illuminazione era perfettamente funzionante (dal momento che nella stessa giornata è stata disputata la partita della squadra di promozione) e l’improvviso e non prevedibile guasto dello stesso fu dovuto alle forti ed incessanti piogge che cadevano nel territorio da alcuni giorni – la reclamante, ancora, deduce di avere fatto il possibile per ripristinare la funzionalità dell’impianto, senza esito, ha concluso chiedendo la revoca della sanzione e la ripetizione della gara. Tra gli allegati al reclamo figura una relazione tecnica datata 07.02.2019 dove si da atto delle cause del guasto tecnico che si indicano negli eventi climatici in corso in quel momento nel territorio. La Società Silanus ha inviato in data 18.02.2019 una nota con le proprie controdeduzioni nelle quali, a difesa della decisione del Giudice Sportivo, ha sostenuto che il guasto dell’impianto non possa considerarsi fatto imprevisto ed imprevedibile e che la squadra reclamante non ha dimostrato che la causa sia stata la pioggia e che nulla è stato fatto per tentare di risolvere il problema. Quanto controdedotto dalla Società Silanus è smentito dai documenti in atti e dal referto arbitrale: la relazione tecnica da atto della causa del guasto ed il referto attesta che la Società ospitante si è prodigata per risolvere l’inconveniente, non riuscendo nell’intento.

Per le ragioni esposte deve ritenersi che quanto accaduto non possa essere ascritto alla reclamante e che debba considerarsi piuttosto un evento fortuito ed imprevedibile cui, nonostante gli sforzi, non si è potuto porre tempestivo rimedio. Ritiene, pertanto, la Corte che la sanzione della perdita della gara debba essere revocata e che la gara debba essere ripetuta in data da destinarsi a cura del Comitato Regionale. Per questi motivi revoca la sanzione, ordina la ripetizione della gara. Dispone la restituzione della tassa.

 

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