C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 21/02/2019 – Delibera – POL. TALORO GAVOI (Campionato Juniores Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 07.02.2019. Gara Ovodda / Taloro Gavoi del 02.02.2019.

POL. TALORO GAVOI (Campionato Juniores Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 07.02.2019. Gara Ovodda / Taloro Gavoi del 02.02.2019.

La Società Taloro Gavoi propone tempestivo ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato per cinque gare il suo calciatore Dettori Luca con la seguente motivazione: “poiche, a seguito di intervento tecnico del direttore di gara, proferiva espressione blasfema e, nonostante il successivo provvedimento disciplinare di espulsione dal campo, reiterava insulti e minacce all’indirizzo del direttore di gara, minacciandolo gravemente e cercando di colpirlo con un pugno, non riuscendovi grazie all’intervento di un compagno che lo bloccava portandolo fuori dal recinto di gioco”. La Società Taloro Gavoi motiva il ricorso asserendo che il suo calciatore Dettori Luca non ha mai proferito espressioni blasfeme ma ha pronunciato solo qualche frase scurrile, meritevole sicuramente di sanzione, ma non nella misura irrogata dal Giudice Sportivo. Parimenti, continua la Società, il Dettori non ha mai avuto atteggiamenti violenti nei confronti del direttore di gara ma si è lasciato andare solo ad una protesta scomposta subito mitigata dall’intervento di un compagno di squadra che lo spingeva fuori dal campo di gioco. Questa Corte rileva che in realtà anche dal referto dell’arbitro non si evince quale sia stata l’espressione blasfema pronunciata dal Dettori, anche se appare chiaro che sono state pronunciate frasi ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara e che il comportamento del calciatore, ancorchè non violento, sia stato sicuramente irrispettoso. Per quanto detto la Corte ritiene il Dettori Luca sicuramente colpevole in relazione al comportamento irriguardoso tenuto nei confronti del direttore di gara e stima congrua la squalifica per tre giornate di gara. Per questi motivi la Corte riduce da cinque a tre gare la squalifica nei confronti di Dettori Luca. Dispone la restituzione della tassa.

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