C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 28/02/2019 – Delibera – A.S.D. ANDROMEDA (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n°36 del 21.02.2019. Gara La Palma M.U. / Andromeda del 17.02.2019.
A.S.D. ANDROMEDA (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n°36 del 21.02.2019. Gara La Palma M.U. / Andromeda del 17.02.2019.
Con reclamo tempestivamente proposto, la Società Andromeda ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con cui il giocatore Etzi Claudio è stato squalificato per tre gare effettive, perché “espulso per somma di ammonizioni, mentre abbandonava il terreno di gioco proferiva una frase ingiuriosa nei confronti del direttore di gara”. La Società reclamante riconosce che il giocatore avrebbe proferito “qualche parola di troppo” all’indirizzo del direttore di gara, ma afferma che tale comportamento sarebbe stato dettato dal nervosismo per l’andamento negativo della partita, e per la circostanza che la squadra si trovasse già in inferiorità numerica, ma che lo stesso Etzi Claudio non avrebbe realmente avuto intezione di offendere la persona dell’arbitro. La Società Andromeda chiede la riduzione della squalifica applicando una sanzione sportiva più equa in rapporto all’effettiva gravità dei fatti, ed invoca al riguardo l’articolo 19, comma 4 lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva, che stabilisce la sanzione di due giornate di squalifica in caso di condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti del direttore di gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti, osserva che il giocatore è stato espulso per somma di ammonizioni, e che il provvedimento determina, di per sé, l’irrogazione di una giornata di squalifica. In particolare, dalla lettura del referto arbitrale si ricava che la seconda ammonizione è stata comminata per un episodio di gioco, cosicchè le successive espressioni irriguardose rivolte dal calciatore Etzi Claudio dopo la notifica del provvedimento, all’indirizzo del direttore di gara, costituiscono un episodio distinto ed autonomo che il Giudice Sportivo ha appunto sanzionato con ulteriori due giornate di squalifica, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva, come peraltro ipotizzato dalla stessa Società reclamante. Pertanto la Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto risultando la sanzione inflitta corrispondente alla fattispecie in questione ed allo svolgimento dei fatti.
Per questi motivi la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA di respingere il reclamo. Si dispone l’incameramento della tassa.
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