C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 14/03/2019 – Delibera – ASD FUTSAL SASSARI (Campionato Serie C2 di Calcio A5) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 29 del 13.02.2019. Gara Futsal Sassari / Happy Fitness Center del 09.02.2019.

ASD FUTSAL SASSARI (Campionato Serie C2 di Calcio A5) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 29 del 13.02.2019. Gara Futsal Sassari / Happy Fitness Center del 09.02.2019.

La società ASD Futsal Sassari ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la squalifica fino al 30 giugno 2020 del calciatore Adamo Stefano con la seguente motivazione: “Dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, dapprima scagliava il pallone da una distanza di qualche metro nei confronti dell’arbitro senza riuscire a colpirlo, dopo cercava di impedire all’arbitro di espellerlo, minacciandolo in modo grave e reiterato. Alla notifica dell’espulsione si parava di fronte all’arbitro, spingendolo rabbiosamente con il petto ed entrambe le mani, continuando nel contempo a proferire gravi minacce. Veniva portato con fatica fuori dal terreno di gioco dai compagni di squadra. Al termine della gara, durante il saluto finale, si scagliava nuovamente verso l’arbitro e, oltre a minacciarlo, lo raggiungeva e lo colpiva con uno schiaffo alla guancia destra, nonostante il tentativo del direttore di gara di schivare il colpo. Mentre l’arbitro faceva la doccia, si introduceva illegittimamente negli spogliatoi dell’arbitro, tentando di avere un colloquio con lo stesso, ma veniva allontanato da tali locali”. La società reclamante chiede una sensibile riduzione della squalifica, contestando in più punti il referto arbitrale, sulla base del quale il Giudice Sportivo ha emanato la predetta delibera. Afferma la reclamante che il giocatore avrebbe calciato violentemente il pallone non per colpire l’arbitro ma solo per sfogare il nervosismo dovuto alla segnatura di una rete da parte della squadra avversaria; inoltre l’Adamo, alla notifica dell’espulsione, non si sarebbe avvicinato minacciosamente al direttore di gara mettendogli le mani addosso, ma sarebbe stato invece quast’ultimo ad assumere atteggiamenti provocatori; e al termine della gara, si sarebbe riavvicinato all’arbitro non per scagliarsi contro di lui ma per chiedergli spiegazioni circa le decisioni prese, portando verso di lui l’indice destro ma senza toccarlo. Il direttore di gara, nel corso dell’audizione nanti la Corte, ha confermato quanto esposto nel suo rapporto, precisando di essere riuscito ad attutire il colpo ricevuto sulla guancia destra perché, nel momento in cui si rendeva conto dell’intenzione del giocatore, istintivamente si spostava. Il Giudice Sportivo ha inquadrato l’episodio nella fattispecie prevista dall’articolo 11 bis C.G.S., secondo cui è condotta violenta “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività nei confronti dell’ufficiale di gara”. La Corte, alla luce di quanto emerge dagli atti del procedimento, tenuto conto in particolare del referto arbitrale, che è fonte di prova privilegiata, concorda con tale riscostruzione dei fatti; inoltre, considerate le particolari modalità della condotta, costituita da proteste scomposte e reiterate, accompagnate da gravi e ripetute minacce e culminate in una volontaria aggressione, reputa equa ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo della squalifica fino al 30 giugno 2020. Per questi motivi, la Corte DELIBERA il rigetto del reclamo, con la precisazione che la sanzione deve essere considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previsti dal Comunicato Ufficiale n°104/A della F.I.G.C. in data 17/12/2014. Dispone l’incasso della tassa.

 

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