C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 04/04/2019 – Delibera – U.S. TRINITA’ (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 14.03.2019. Gara Trinità / Badesi 09 del 10.03.2019.

U.S. TRINITA’ (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 14.03.2019. Gara Trinità / Badesi 09 del 10.03.2019.

La società Trinità ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha squalificato per sei gare il calciatore Carbini Luca perché “dopo la segnatura di una rete da parte del Badesi, si avvicinava all’arbitro, ingiuriandola pesantemente, spintonandola alle spalle e strattonandole un braccio; provocavano all’arbitro, queste ultime due condotte, la perdita dell’equilibrio, ma non la caduta, che riusciva ad evitare”. La reclamante chiede la riduzione della squalifica, affermando che il giocatore si sarebbe limitato a toccare l’arbitro. La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia equa e proporzionata alla gravità del fatto, così come esattamente descritto nel rapporto arbitrale. La Corte, per questi motivi DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando la squalifica del calciatore Carbini Luca per sei giornate. Dispone l’incamero della tassa.

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