C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 04/04/2019 – Delibera – A.S.D. SAN PAOLO APOSTOLO SASSARI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 21.03.2019. Gara Sogma / San Paolo Apostolo del 17.03.2019.
A.S.D. SAN PAOLO APOSTOLO SASSARI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 21.03.2019. Gara Sogma / San Paolo Apostolo del 17.03.2019.
La Società San Paolo Apostolo propone tempestivo ricorso avverso decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore Usai Matteo, suo tesserato, per quattro giornate di gara, “per aver colpito un calciatore della squadra avversaria con un calcio in pancia a gioco fermo, rendendo necessarie le cure mediche”. Tale motivazione è conforme a quanto attestato dall’arbitro nel suo referto. La citata società San Paolo Apostolo, pur riconoscendo che effettivamente il suo calciatore ha scalciato l’avversario, contesta che ciò sia avvenuto a gioco fermo, assumendo che al contrario, i fatti, si sarebbero svolti durante una concitata fase di gioco, e che il calciatore non abbia in realtà avuto bisogno di cure mediche. Questa Corte, verificati i fatti desumibili dagli atti allegati al fascicolo, ritiene che la squalifica debba essere confermata in quanto nessuna delle affermazioni della ricorrente risulta provata. Per questi motivi questa Corte respinge il ricorso presentato dalla società San Paolo Apostolo così confermando la squalifica a quattro giornate di gara per il calciatore Usai Matteo. Dispone l’incameramento della tassa.
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