C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 04/04/2019 – Delibera – POL. TALORO GAVOI (Play-Off- Campionato Regionale Juniores) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 43 Supplemento Quater del 03.04.2019. Gara Ilvamaddalena 1903 / Taloro Gavoi del 30.03.2019:

POL. TALORO GAVOI (Play-Off- Campionato Regionale Juniores) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 43 Supplemento Quater del 03.04.2019. Gara Ilvamaddalena 1903 / Taloro Gavoi del 30.03.2019: Con delibera pubblicata in data 03.04.2019 il Giudice Sportivo accoglieva il reclamo proposto dalla Società ASD Ilvamaddalena 1903 circa la regolarità della partita di cui in epigrafe, infliggendo alla Società Taloro Gavoi la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Lo stesso giorno 03.04.2019 la Società Taloro Gavoi ha presentato ricorso a questa Corte chiedendo di dichiarare inammissibile il reclamo di cui sopra avanzato dalla società Ilvamaddalena 1903, adducendo che detto reclamo sarebbe stato inviato al Giudice Sportivo e alla controparte oltre il termine perentorio stabilito dal Comunicato Ufficiale n°16/A della F.I.G.C. del 04.12.2018. Il predetto Comunicato n° 16/A stabilisce che, per le gare di play-off e play-out dei campionati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva in corso, gli eventuali reclami avverso la regolarità dello svolgimento della gara dovranno pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 24:00 del giorno successivo alla gara stessa, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. Nel caso in esame la partita veniva giocata il 30 marzo 2019, mentre il reclamo perveniva al Giudice Sportivo il 1° aprile 2019, data in cui veniva anche inviata copia del reclamo stesso alla controparte.

La Società ricorrente afferma che il termine ultimo per la ricezione del reclamo sarebbe stato il 31.03.2019, co conseguente inammissibilità dello stesso in quanto spedito e ricevuto il successivo 1° aprile; secondo la Società Taloro Gavoi a nulla rileverebbe la circostanza che il 31 marzo, essendo Domenica, fosse un giorno festivo, in quanto il Comunicato n° 16/A non stabilirebbe alcuna proroga in proposito. La Corte ritiene di dover rigettare il ricorso affermando invece che il reclamo sia pervenuto nei termini. Infatti, nella parte terminale del citato Comunicato, si dichiara testualmente che “ tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento”; pertanto non viene assolutamente derogata la disposizione generale contenuta nell’articolo 38 comma 5 del C.G.S. secondo cui “il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo”. La Corte, per questi motivi DELIBERA il rigetto del ricorso, confermando la decisione del Giudice Sportivo. Dispone l’incamero della tassa.

 

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