C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 11/04/2019 – Delibera – Reclamo proposto allenatore Società Accademia Ogliastra signor Ligurgo Elmar Luca Campionato Regionale Allievi “Under 17” Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 21.03.2019. Gara Selargius Calcio / Accademia Ogliastra del 17.03.2019
Reclamo proposto allenatore Società Accademia Ogliastra signor Ligurgo Elmar Luca Campionato Regionale Allievi “Under 17” Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 21.03.2019. Gara Selargius Calcio / Accademia Ogliastra del 17.03.2019
Il signor Elmar Luca Ligurgo, allenatore della società Accademia Ogliastra, ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale, in relazione alla partita di cui in epigrafe, il Giudice Sportivo lo ha squalificato fino al 30.06.2019 perché “a gioco fermo, faceva ingresso sul terreno di gioco e, avvicinatosi al direttore di gara, protestava nei suoi confronti e tentava di colpirlo con uno schiaffo, non riuscendovi solo grazie all’intervento di un proprio giovane calciatore, che lo tratteneva ; alla notifica dell’allontanamento, proferiva espressione ingiuriosa allindirizzo del direttore di gara”. Il signor Ligurgo, nell’atto di reclamo e nel corso dell’audizione nanti la Corte, ha ammesso di essere entrato in campo e di avere usato un linguaggio irrispettoso nei confronti dell’arbitro, ma ha escluso di avere tentato di aggredire il medesimo, evidenziando che non sia credibile l’asserita circostanza che egli sia stato trattenuto da un giocatore alto solo m.1,30; ed ha richiesto pertanto la riduzione della squalifica. La Corte, letti gli atti del procedimento, rileva dal rapporto del direttore di gara che l’allenatore entrava in campo e si rivolgeva a lui protestando in modo particolarmente animoso contro una sua decisione; e quindi, alla notifica dell’espulsione, pronunciava nei suoi confronti un’espressione oltraggiosa. Non risulta invece alcun contatto fisico tra il reclamante e l’arbitro, né sono indicati elementi obbiettivi da cui possa emergere con certezza un eventuale tentativo di aggressione. La Corte, di conseguenza, considerato che il fatto debba essere inquadrato nell’ipotesi della condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti di ufficiale di gara (articolo 19 comma 4bis, del C.G.S.), decide di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica e fissando il termine della stessa al 17 aprile 2019. La Corte, per questi motivi, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta all’allenatore Ligurgo Elmar Luca, fissando la scadenza al 17 aprile 2019. Dispone la restituzione della tassa.
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