C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 11/04/2019 – Delibera – S.S. LAURAS (Campionato Juniores fase Provinciale “Under 19” Sassari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 27 del 14.03.2019 – Delegazione di Sassari. Gara Lauras / FBC Calangianus del 09.03.2019.

 

S.S. LAURAS (Campionato Juniores fase Provinciale “Under 19” Sassari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 27 del 14.03.2019 - Delegazione di Sassari. Gara Lauras / FBC Calangianus del 09.03.2019. Con tempestivo reclamo la Società FBC CALANGIANUS ha impugnato la decisione del GS pubblicata nel comunicato provinciale ufficiale n. 27-2018/2019, nella parte in cui ha inibito PIGA SERGIO dirigente della squadra “allo svolgimento di ogni attività federale a tutto il 30 giugno 2019”. Il GS ha così provveduto sulla base delle risultanze del referto arbitrale in cui il direttore di gara attesta che al 3° minuto della ripresa, dopo avere espulso per proteste il calciatore numero 5 del Calangianus (Traore Faunè) quest’ultimo lo ha colpito al volto con un violento pugno causandogli le lesioni certificate in atti. Il direttore di gara, subito dopo l’accaduto, si è diretto verso le panchine dove, nella totale indifferenza da parte dei dirigenti ed allenatori per quanto accaduto, è stato apostrofato con una frase irriguardosa dall’allenatore Cossu Giovanni Antonio. Subito dopo un altro giocatore del Calangianus, il numero 8 Luciano Giuseppe, veniva espulso per avere rivolto all’arbitro delle espressioni ingiuriose e reagiva colpendo il direttore di gara con un violento calcio. Nel reclamo la Società FBC Calangianus non nega la responsabilità dei propri calciatori (peraltro destinatari entrambi, nel medesimo provvedimento del giudice sportivo, della sanzione di cinque anni di squalifica) ma sostiene di avere fatto il possibile, per il tramite del dirigente Piga e dell’allenatore Cossu per proteggere la incolumità dell’arbitro. In particolare Piga Sergio, nel corso della sua audizione, ha ribadito di non avere assolutamente tenuto una condotta antisportiva e di come, nel corso della partita, per carenza di altri tesserati della squadra e per la concomitanza della partita della prima squadra, avesse dovuto assumere le vesti di guardalinee, fatto che gli avrebbe impedito un tempestivo intervento poi comunque posto in essere per la salvaguardia del direttore di gara. All’esito del procedimento e letti gli atti, compreso il referto arbitrale e gli allegati, considerata la correttezza processuale della reclamante che non ha negato i gravi fatti accaduti ed addebitabili ai propri giocatori ( che sono stati allontanati dalla squadra) ed ha dispiegato in modo leale e franco le proprie difese, la Corte ritiene, alla luce dei fatti addebitati al Piga Sergio, di poter ridurre la sanzione inflitta dal GS, ritenendo congruo contenerla nella inibizione fino al 30 aprile 2019 PQM La Corte accoglie parzialmente il reclamo, riducendo la sanzione della inibizione allo svolgimento di ogni attività federale irrogata a Piga Sergio per i fatti addebitati e limitandone la durata fino al 30 aprile 2019. Dispone la restituzione della tassa.

 

 

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