C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 23/05/2019 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Atletico Calcio 2014 Cagliari Avverso delibera del G.S. Delegazione Provinciale Cagliari Di cui al C.U. n. 61 del 09/05/2019 Gara: Atletico Calcio 2014 / P.G.S. Audax Capoterra del 05.05.2019 Campionato: Giovanissimi “Under 15” Delegazione Provinciale di Cagliari

Reclamo proposto da: A.S.D. Atletico Calcio 2014 Cagliari Avverso delibera del G.S. Delegazione Provinciale Cagliari Di cui al C.U. n. 61 del 09/05/2019 Gara: Atletico Calcio 2014 / P.G.S. Audax Capoterra del 05.05.2019 Campionato: Giovanissimi “Under 15” Delegazione Provinciale di Cagliari

 

La Società ricorrente ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto la squalifica per tre gare effettive al calciatore Melis Alessio e fino al 30/11/2019 all’allenatore Igor Piro: entrambi, nel corso della gara, hanno ampiamente protestato contro le decisioni del direttore di Gara. Quest’ultimo, come risulta dal referto arbitrale, ha rilevato: “al 13° del secondo tempo per le continue proteste ho allontanato il Sig. Piro Igor, che, dopo essere stato allontanato mi minacciava”.

Per ciò che riguarda il calciatore Melis Alessio “alla fine della gara … venivo minacciato”. La Società ricorrente, all’interno del reclamo non nega che sia il proprio calciatore che il mister abbiano effettivamente protestato contro le decisioni arbitrali, ma riconduce quanto accaduto nell’ambito della ordinaria dialettica di una gara sentita e giocata vivacemente. Sempre la società ricorrente, di converso, nega che il mister abbia avvicinato il Direttore di Gara con fare minaccioso. Ciò premesso e preso atto della regola che accorda fede privilegiata al referto arbitrale (art.35 comma 1 del Codice di Giustizia Sportivo) si ritiene che quanto sostenuto nel ricorso non sia in grado di confutare l’accaduto rilevato dall’arbitro. Tuttavia, considerata la situazione complessivamente per come emerge dagli atti, e il corretto atteggiamento della ricorrente che non ha totalmente negato le proprie responsabilità,si ritiene di poter ridurre le sanzioni irrogate stimando equo contenere la squalifica del calciatore in due giornate e la squalifica del mister fino al 5 Luglio 2019. Per questi motivi La Corte delibera di ridurre le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo come segue: · Due giornate di squalifica per il calciatore Melis Alessio · Fino al 05 Luglio 2019 la squalifica dell’allenatore Igor Piro Dispone la restituzione della tassa.

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