C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 30/05/2019 – Delibera – Reclamo proposto da: SPD THARROS Avverso delibera del G.S. C.U. n° 40 del 14.03.2019 Gara: Villacidrese / Tharros del 26 gennaio 2019 Campionato: 1^ Categoria Girone “B”

Reclamo proposto da: SPD THARROS Avverso delibera del G.S. C.U. n° 40 del 14.03.2019 Gara: Villacidrese / Tharros del 26 gennaio 2019 Campionato: 1^ Categoria Girone “B”

 

Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°44 del 04.04.2019 del Comitato Regionale Sardegna F.I.G.C., in riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 40 del 14.03.2019, accoglieva il ricorso presentato dalla Società SPD Tharros in ordine alla regolarità dell’incontro di cui in epigrafe, infliggendo alla Società Villacidrese Calcio la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 a 3. La Società Villacidrese impugnava quindi la suddetta delibera per revocazione innanzi alla Corte Federale d’Appello ex articolo 39 comma 1 lett.c) C.G.S., eccependo violazione del diritto di difesa, poiché il ricorso proposto dalla Società Tharros alla Corte Sportiva Territoriale non le era stato notificato e/o comunicato, essendo stato invece spedito con raccomandata ad un indirizzo della sede sociale diverso da quello emergente dalla documentazione ufficiale. La Corte Federale d’Appello-IIISezione, alla riunione del 10.05.2019, ha accolto l’impugnazione, accertando che effettivamente la raccomandata della Società Tharros non era stata inviata presso la sede della Società Villacidrese ma ad altro indirizzo dove nessuno l’aveva ritirata, ragion per cui era stata restituita al mittente; e, di conseguenza, ha revocato la delibera emessa da questo giudice, al quale ha rimesso gli atti con il vincolo di tener conto nel nuovo giudizio di quanto pronunciato con la predetta decisione. Nella more del presente giudizio, i difensori di entrambe le Società hanno richiesto a questa Corte Territoriale di fissare a breve termine una riunione per trattare la controversia in contraddittorio. La Corte, in ottemperanza a quanto statuito dal superiore organo della giustizia sportiva, ritiene di non dover aderire a tale richiesta, in quanto emerge dagli atti la sussistenza di un vizio procedurale ostativo all’esame nel merito della vicenda. L’articolo 33 comma 5 del C.G.S. stabilisce che, allorchè sia trasmesso un reclamo o un ricorso all’organo competente, copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte; lo stesso principio è ribadito, per i tornei che si svolgono in ambito regionale, dall’articolo 46 comma 1 C.G.S. Pertanto, essendo emerso con certezza che nessuna comunicazione veniva inviata dalla Società Tharros alla controparte (non avendo ovviamente alcuna rilevanza la raccomandata trasmessa ad un indirizzo diverso da quello reale-e comunque da quello depositato presso il Comitato Regionale F.I.G.C.-e restituita al mittente in quanto non ricevuta da alcuno), si deve ritenere che il ricorso in questione fosse alla radice inammissibile; né è possibile una rimessione in termini a favore della ricorrente ai sensi dell’articolo 34 comma 4 bis C.G.S., in quanto la decadenza in cui la stessa è incorsa è dovuta chiaramente a negligenza ad essa imputabile. La Corte Territoriale d’Appello presso il Comitato Regionale Sardegna F.I.G.C., pertanto, preso atto della revocazione della precedente decisione di questo stesso organo disposta dalla Corte Federale d’Appello DELIBERA di dichiarare inammissibile il ricorso della Società Tharros avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. n° 40 del Comitato Regionale Sardegna, che disponeva l’omologazione del risultato acquisito sul campo di 4 a 0 a favore della Società Villacidrese. Dispone l’addebito della tassa del presente giudizio.

 

 

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