C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 06/06/2019 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Bolotanese Avverso delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 51 del 09.05.2019. Gara: Norbello / Bolotanese del 05.05.2019. Campionato: 2^ Categoria

Reclamo proposto da: A.S.D. Bolotanese Avverso delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 51 del 09.05.2019. Gara: Norbello / Bolotanese del 05.05.2019. Campionato: 2^ Categoria

La Società Bolotanese, con tempestivo reclamo, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n° 51 del 9 maggio 2019, nella parte in cui ha inflitto ai propri atleti le seguenti sanzioni: 1) sanzionato con la squalifica per tre gare il giocatore/allenatore Fadda Mario per “avere, dopo il triplice fischio finale, minacciato ed insultato il direttore di gara”; 2) sanzionato con la squalifica di sette gare il giocatore/capitano Fadda Enrico per “avere contestato con frasi di scherno il direttore di gara che successivamente colpiva con una forte spinta al petto”; 3) sanzionato con la squalifica a tutto l’8 maggio 2021 il calciatore Mura Marco con applicazione delle misure amministrative previste dall’articolo 16 comma 4 bis del C.G.S. per avere “colpito il direttore di gara con un forte calcio che lo attingeva all’interno della coscia sinistra provocandogli un lieve edema e arrossamento, dolente e dolorabile della faccia mediale della coscia sinistra” giudicato curabile in giorni due di cure come referto medico allegato a quello di gara. Il Giudice Sportivo ha così provveduto sulla base delle risultanze del referto arbitrale in cui il direttore di gara attesta quanto accaduto al termine della gara e descrive le condotte dei calciatori destinatari delle sanzioni. La Società reclamante ricorre per richiedere la rideterminazione delle sanzioni, considerate eccessive in relazione ai fatti accaduti. La Società Bolotanese non nega la responsabilità dei propri calciatori e analizza come segue le singole posizioni.

Ammette che sebbene il calciatore Fadda Mario abbia ecceduto nelle proteste per la frustrazione dell’andamento della gara, non ha posto in essere alcun atto aggressivo né ha mancato di rispetto all’arbitro. La società, poi, non nega che anche i giocatori Fadda Enrico e Mura Marco abbiano avuto un atteggiamento di proteste eccessivo, ma, precisa che Fadda Enrico non ha avuto intenti violenti verso l’arbitro e che, nella concitazione del momento, può avergli poggiato le mani sul petto ma senza alcuna volontà intimidatoria o violenta. Precisa, ancora, per il calciatore Mura Marco, che la concitazione del momento e la situazione generale di caos possano averlo indotto ad attingere l’arbitro con un calcio ma che nei fatti occorsi non si possa ravvisare alcuna intenzione di ledere l’incolumità dello stesso. Mura Marco, poi, subito dopo l’accaduto, ha cercato di scusarsi con il direttore di gara, manifestandogli il proprio pentimento. All’esito del procedimento e letti gli atti, compreso il referto arbitrale e gli allegati, considerata la correttezza della reclamante che non ha negato i fatti accaduti ed addebitabili ai propri giocatori ed ha chiarito in modo leale e franco le proprie difese, la Corte ritiene, alla luce dei fatti addebitati, di poter ridurre le sanzioni inflitte a Fadda Enrico e Mura Marco come segue, lasciando, viceversa, inalterata quella inflitta a Fadda Mario che appare equa alla luce dei fatti come ricostruiti. Per Fadda Enrico, squalificato per sette giornate, si ritiene di poter ridurre a quattro giornate la sanzione, considerata la situazione nel suo complesso ed il fatto che il direttore di gara nel referto riferisce di un contesto di agitazione generale e, comunque, non sottolinea alcuna azione violenta da parte del calciatore. Infine, per Mura Marco si osserva quanto appresso si sintetizza. E’ pacifico, perché lo ammette la stessa reclamante, che il predetto calciatore abbia attinto l’arbitro con un calcio e che tale condotta, in ragione della presenza agli atti del certificato medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ozieri, sia stata sanzionata dal Giudice Sportivo con la squalifica per due anni del tesserato, provvedimento minimo previsto dalla fattispecie di cui al’articolo 11 bis C.G.S. comma 4. A ben vedere, tuttavia, la condotta del Mura Marco può essere ricondotta nel comma 1 dell’articolo 11 bis che sanziona ogni condotta violenta diretta verso il direttore di gara nei casi in cui la stessa non abbia provocato lesioni personali. Analizzando, infatti, le risultanze del referto medico in atti, nel predetto si da atto di “lieve edema ed arrossamento” della zona interessata. In tema di lesione personale, al fine di ritenere la sua sussistenza, deve aversi riguardo alla correlazione tra la lesione e la malattia intesa come alterazione funzionale dell’organo interessato. Alla alterazione anatomica, per essere considerata lesione, deve associarsi la presenza di una apprezzabile alterazione o riduzione della funzionalità. Nel caso di specie non si ritiene che vi sia stata alcuna apprezzabile alterazione funzionale, ma unicamente la presenza di un lieve gonfiore e arrossamento che non hanno determinato alcuna riduzione funzionale dell’arto e dell’organo. Ciò è coerente con quanto riportato dal direttore di gara nel referto arbitrale in cui si riferisce unicamente di avere, in seguito al colpo ricevuto, provato “forte dolore” e di avere, perciò preferito recarsi al Pronto Soccorso. L’arbitro, quindi, non allega alcuna particolare conseguenza che possa avvalorare essersi trattato di vera e propria lesione personale cui è seguita malattia. Ciò premesso la Corte ritiene di poter ridurre la squalifica inflitta ai calciatori Fadda Enrico, da sette a quattro giornate di squalifica, e Mura Marco, da due anni ad un anno di squalifica. Ferma la squalifica a tre giornate per il calciatore Fadda Mario. Per questi motivi, la Corte accoglie parzialmente il reclamo, riducendo la sanzione della squalifica di: - Fadda Enrico a quattro giornate e quella di Mura Marco a tutto l’8 maggio 2020 confermando, per quest’ultimo le misure amministrative di cui all’articolo 16 comma 4 Codice di Giustizia Sportiva. Fermo il resto. Dispone la restituzione della tassa.

 

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