C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 57 supplemento del 25/06/2019 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. CASTOR 1977 Avverso delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 43 del 28.03.2019. Gara: Castor 1977 / Ulassai del 17.03.2019 Campionato: 2^ Categoria

Reclamo proposto da: A.S.D. CASTOR 1977 Avverso delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 43 del 28.03.2019. Gara: Castor 1977 / Ulassai del 17.03.2019 Campionato: 2^ Categoria

La società Castor 1977 ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, con la quale deliberava di rigettare il reclamo della società Castor 1977; - di omologare la gara “Castor 1977 / Ulassai” con il risultato acquisito sul campo di 0 a 1 in favore della società Ulassai. La Società ricorrente nella circosatnza, proponeva il reclamo contestando la regolarità della gara, in particolare deducendo “ che l’arbitro avrebbe erroneamente convalidato una rete realizzata da un calciatore della società Ulassai che aveva fatto ingresso in area di rigore prima che un proprio compagno di squadra calciasse un calcio di rigore, che vemiva poi ribattuto dal palo”. La Corte alla riunione del 6 maggio 2019, istruiva il procedimento con l’audizione dell’arbitro il quale nella circosatnza, confermava integralmente il suo rapporto con riferimento particolare al fatto che, al momento in cui fischiava, l’unico calciatore presente in area, fosse colui che era incaricato di batterlo. La Corte, prendendo atto di quanto sopra, trasmetteva il fascicolo alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti, anche in considerazione della fotografia allegata da parte ricorrente che a parere della reclamante, è atta a dimostrare la presenza anche di un altro caklciatore dell’Ulassai, segnatamente di colui che poi ha segnato la rete. In data 21 giugno 2019, la Procura Federale restituiva il fascicolo a questa Corte senza tuttavia apportare nuovi elementi. Per quanto sopra, la Corte rileva che, poiché l’unico documento ufficiale presente agli atti, ovvero il referto del direttore di gara, è fonte di prova privilegiata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35 comma 1 del C.G.S., considerato altresì che i richiesti accertamenti della Procura non hanno fornito elementi atti a confutare detto referto, si ritiene di non poter accedere alle richieste della società Castor 1977, e per questi motivi, DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Castor 1977 e, per l’effetto, di omologare la gara con il risultato acquisito sul campo di 0 a 1 a favore della società Ulassai. Dispone l’incameramento della tassa.

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