C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 13/09/2018 – Delibera – La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Vacca Raffaele, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente per la Società A.S.D. Caniga Sassari; 2) il signor Azzena Giovanni, all’epoca dei fatti presidente pro-tempore e legale rappresentante della Società A.S.D. Caniga Sassari; 3) la Società A.S.D. Caniga Sassari;

 

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Vacca Raffaele, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente per la Società A.S.D. Caniga Sassari; 2) il signor Azzena Giovanni, all’epoca dei fatti presidente pro-tempore e legale rappresentante della Società A.S.D. Caniga Sassari; 3) la Società A.S.D. Caniga Sassari;

 

per rispondere: il Vacca: a) della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli articoli 23 e 38 delle N.O.I.F. e 38 comma 1 e 39 lettera E del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per essere venuto meno, in qualità di dirigente tesserato con la Società A.S.D. Caniga Sassari, ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, nonché a quelli di osservanza delle norme e degli atti federali, in particolare per avere svolto di fatto l’attività di allenatore della squadra della suddetta Società, militante nel Campionato Regionale Sardegna di Seconda Categoria,

nel corso della stagione sportiva 2016/17, pur non essendo abilitato ed essendo privo di qualifica in quanto non iscritto in alcun albo o comunque nei ruoli del Settore Tecnico; l’Azzena: b) della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli articoli 23 e 38 delle N.O.I. F. e 38 comma 1 e 39 lettera E del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni comunque riferibile all’attività sportiva, nonché a quelli di osservanza delle norme e degli atti federali, per avere, in qualità di Presidente pro – tempore della Società A.S.D. Caniga Sassari, consentito l’espletamento di fatto dell’attività di allenatore della squadra della suddetta Società, militante nel Campionato Regionale Sardegna di Seconda Categoria, nel corso della stagione sportiva 2016/17 al signor Raffaele Vacca, persona non abilitata e priva di qualifica in quanto non iscritta ad alcun albo o comunque nei ruoli del Settore Tecnico; la Società A.S.D. Caniga Sassari: c) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere rispettivamente dal proprio presidente signor Giovani Azzena, così come descritto al capo b) e dal proprio dirigente signor Raffaele Vacca, così come descritto al capo a). Afferma la Procura Federale che risulta obiettivamente provato dalle ammissioni rese dagli stessi Azzena e Vacca che quest’ultimo, durante la stagione sportiva 2016/17, ha svolto di fatto funzioni di allenatore della squadra della Società A.S.D. Caniga Sassari, militante in Seconda Categoria, senza averne titolo. Infatti quest’ultimo non era iscritto in alcun albo o ruolo del Settore Tecnico e per di più non era in possesso di alcun attestato di abilitazione; la deroga che in precedenza gli era stata concessa dal Settore Tecnico era scaduta, in quanto subordinata alla partecipazione al primo corso per allenatori che fosse bandito, al quale egli invece non aveva voluto iscriversi. Il giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale e in assenza dei deferiti, che non hanno provveduto a presentare deduzioni a difesa, né hanno chiesto di essere ascoltati o ammessi a riti alternativi. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Vacca e all’Azzena la sanzione dell’inibizione temporanea rispettivamente per mesi quattro e per mesi tre e alla Società l’ammenda di € 600,00. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, ritiene che i fatti di cui sopra siano stati esattamente provati, in quanto la normativa federale del Settore Tecnico prevede espressamente che di regola soltanto persone regolarmente abilitate alla conduzione tecnica di una squadra ed iscritte nel relativo albo possano svolgere funzioni di allenatore, e che eventuali deroghe siano tassative con precisi limiti oggettivi e temporali. Pertanto è chiara la responsabilità del Vacca e nessuna rilevanza può assumere la circostanza che egli in precedenza avesse usufruito di una deroga, ormai scaduta anche per sua volontà non avendo egli voluto partecipare al corso per allenatori nel frattempo organizzato. Il Tribunale, affermata la responsabilità del Vacca, ritiene che di conseguenza deve essere riconosciuta la responsabilità anche del presidente Azzena, che ha consentito il comportamento illecito del Vacca, ed anche la responsabilità diretta ed oggettiva della Società, in relazione alle condotte rispettivamente dell’Azzena e del Vacca, in osservanza dei principi di cui all’articolo 4 commi 1 e 2 C.G.S. Quanto alle sanzioni, Il Tribunale, in accoglimento delle richieste del rappresentante della Procura Federale, valuta equa l’inibizione di mesi quattro per il Vacca e di mesi tre per l’Azzena, mentre a carico della Società ritiene di dover infliggere la più mite ammenda di € 400,00, tenuto conto che trattasi di una Società appartenente ad un Campionato dilettantistico di seconda categoria.

Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale DELIBERA 1) di dichiarare il signor Vacca Raffaele responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi quattro; 2) di dichiarare il signor Azzena Giovanni responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi tre; 3) di dichiarare la Società A.S.D. Caniga Sassari responsabile in via diretta ed oggettiva di quanto rispettivamente ascritto al suo presidente Azzena e al suo dirigente Vacca e di infliggere alla stessa l’ammenda di € 400,00.

 

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