C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 11/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DI PINNA ANTONIO e ASD GS TAVOLARA 1954 La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Pinna Antonio, all’epoca dei fatti presidente pro-tempore della Società A.S.D. G.S. Tavolara 1954; 2) la Società A.S.D. G.S. Tavolara 1954

DEFERIMENTO DI PINNA ANTONIO e ASD GS TAVOLARA 1954 La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Pinna Antonio, all’epoca dei fatti presidente pro-tempore della Società A.S.D. G.S. Tavolara 1954; 2) la Società A.S.D. G.S. Tavolara 1954

 

per rispondere: - il Pinna: a ) della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto 14 del Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 1 del 1° luglio 2015 per la stagione sportiva 2015/16, per avere stipulato, nella qualità di Presidente pro-tempore della Società A.S.D. G.S Tavolara 2014, un accordo economico con l’allenatore Giuseppe Leggieri che prevedeva la corresponsione a favore di quest’ultimo, per la stagione sportiva 2015/16, della complessiva somma di € 7.000,00, superiore al tetto massimo del premio di tesseramento, fissato per la categoria di appartenenza della Società ( 1^ Categoria Dilettanti ), in € 5.000,00; - la Società A.S.D. G.S. Tavolara 2014: b) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal proprio presidente signor Antonio Pinna e dal proprio allenatore signor Giuseppe Leggieri, come sopra descritto. Nei confronti dell’allenatore Leggieri Giuseppe si procede invece separatamente nanti la competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. I deferiti non hanno chiesto di essere sentiti, non hanno presentato deduzioni a difesa e non sono comparsi al giudizio. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Pinna la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi tre e alla Società l’ammenda di € 600,00. Il Tribunale concorda con la Procura Federale in merito all’affermazione della responsabilità dei deferiti; la prova dei fatti attribuiti emerge infatti inequivocabilmente dalla documentazione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. e dalle ammissioni rese dallo stesso allenatore; osserva tuttavia che, risultando la totale cessazione della Società Tavolara 1954 a decorrere dalla stagione sportiva 2016/17, nei confronti della stessa deve dichiararsi il non luogo a procedere. Quanto al Pinna, il Tribunale, tenuto conto della circostanza che il fatto è stato commesso nell’ambito di un campionato dilettantistico di prima categoria, valuta equa la sanzione di dell’inibizione temporanea per un mese; inoltre, risultando egli attualmente non tesserato, la suddetta sanzione a lui inflitta dovrà essere scontata soltanto qualora il medesimo richiedesse un nuovo tesseramento. Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale

DELIBERA 1) non luogo a procedere nei confronti della Società A.S.D. G.S. Tavolara 1954, avendo la stessa totalmente cessato l’attività; 2) di dichiarare il signor Pinna Antonio responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi uno, che dovrà essere scontata qualora lo stesso dovesse essere nuovamente tesserato.

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