C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 31/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELL’ALLENATORE SIGNOR PIRAS MARCO E DELLA SOCIETA’ ASD GUSPINI.

 

DEFERIMENTO DELL’ALLENATORE SIGNOR PIRAS MARCO E DELLA SOCIETA’ ASD GUSPINI.

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale; per rispondere: 1) signor Piras Marco, iscritto nell’albo dei Tecnici e tesserato nella corrente stagione sportiva per la Società A.S.D. Guspini Calcio, della violazione dell’articolo 1-bis, comma 1, e dell’articolo 5, comma1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista pubblicata sulla piattaforma Web “Youtube”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale dell’arbitro della gara Guspini Calcio / Muravera Calcio disputata in data 14 ottobre 2018. 2) La Società A.S.D. Guspini Calcio per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio allenatore e tesserato, sig. Piras Marco. Il Giudizio di è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale; i deferiti non si sono presentati, né hanno provveduto a presentare deduzioni a difesa, o a chiedere di essere ascoltati o ammessi a riti altervantivi. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Sig. Piras Marco la sanzione della squalifica per giorni 45 ed alla Società A.S.D. Guspini Calcio l’ammenda di Euro 300,00.

Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, rileva che dalle indagini svolte il fatto risulta chiaramente accertato: l’allenatore Piras Marco è palesemente venuto meno ai propri doveri di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all’attività sportiva di cui all’art. 1-bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ed ha altresì violato lo specifico divieto di espirmere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di soggetti operanti nell’ambito sportivo, di cui all’art.5 del Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto, ritiene il Tribunale che la sanzione proposta dalla Procura Federale sia adeguata alla effettiva gravità e disvalore della condotta. Per quanto concerne, invece, la posizione della A.S.D. Guspini, il Tribunale rileva che, ferma restando la responsabilità oggettiva, la stessa Società sportiva già in fase di indagini si è dissociata dalle dichiarazioni del proprio allenatore, cosicché il Tribunale ritiene che la sanzione proposta debba essere ridotta da 300,00 a 200,00 Euro. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale delibera di infliggere al Signor Piras Marco la sanzione della squalifica per giorni 45 ed alla società A.S.D. Guspini l’ammenda di Euro 200,00.

 

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