C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 20/04/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DEL SIGNOR LAMPIS VALENTINO E DELLA SOCIETÀ SIGMA CAGLIARI
DEFERIMENTO DEL SIGNOR LAMPIS VALENTINO E DELLA SOCIETÀ SIGMA CAGLIARI
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) Il signor Lampis Valentino, all’epoca dei fatti presidente pro-tempore della Società S.S.D. Sigma Cagliari; 2) La Società S.S.D. Sigma Cagliari; per rispondere: - Il Lampis: - a) della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 del C.G.S., per avere la Società S.S.D. Sigma Cagliari, da lui legalmente parresentata, consentito al Signor Fabrizio Biondi l’espletamento dell’attività di allenatore della squadra Esordienti 2005 in occasione del torneo di calcio denominato “7° Trofeo Epifania 2018”, disputatosi ad Olbia dal 4 al 6 gennaio 2018, benché costui, all’epoca dei fatti, non fosse tesserato per la Società stessa; - la società S.S.D. Sigma Calcio: - b) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 del C.G.S., del comportamenti posti in essere rispettivamente dal proprio presidente, signor Valentino Lampis e dal signor Fabrizio Biondi. Il rappresentante della Procura Federale, al giudizio svoltosi in data 15 aprile 2019, ha chiesto, sostenendo ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Lampis la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi nove e alla Società l’ammenda di Euro 600,00. I deferiti non sono comparsi in giudizio, non avendo chiesto di essere sentiti, né hanno presentato deduzioni a difesa; ed inoltre non hanno chieste di essere ammessi a riti alternativi. Risulta, dalla documentazione in atti, che il procedimento a carico del Biondi è stato definito con applicazione di sanzione su richiesta a norma dell’articolo 32 sexies C.G.S.
Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, ritiene di dover concordare con la Procura Federale in merito all’affermazione della responsabilità dei deferiti, la cui prova emerge inequivocabilmente dalla documentazione prodotta dall’organo requirente; e valuta eque le sanzioni richieste. Il Tribunale, pertanto, in accoglimento delle richieste della Procura Federale, accertata la prova dei fatti, DELIBERA - di dichiarare il signor Lampis Valentino responsabile di quanto ascritto e di infliggere al medesimo la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi nove; - di dichiarare la Società S.S.D. Sigma Cagliari responsabile di quanto ascrittole a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in relazione ai comportamenti posti in essere rispettivamente dai Sigg. Lampis Valentino e Biondi Fabrizio e di infliggere alla stessa l’ammenda di Euro 600,00.