C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 14 supplemento del 05/10/2018 – Delibera – gara del 22/ 9/2018 SILIGO – POZZOMAGGIORE
gara del 22/ 9/2018 SILIGO – POZZOMAGGIORE
Il Giudice Sportivo, - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº13 pubblicato in data 27.09.2018; - letto il rapporto dell'arbitro nonché i relativi supplementi, il secondo dei quali attinente ai chiarimenti richiesti da questo giudice; - rilevato che dai sopra citati atti si evince che: 1) alla gara non veniva rilevata la presenza della forza pubblica ed all'arbitro non veniva presentata la relativa richiesta; 2) prima dell'inizio della competizione, nella zona antistante gli spogliatoi, alla presenza di diverse autorità locali, di entrambe le squadre e del D.D.G, aveva luogo una cerimonia per l'intitolazione del campo ad un noto sportivo locale, durante la quale venivano accesi fumogeni, lanciati in campo rotoli di carta ed un "ordigno esplosivo" che andava a cadere nella zona mediana del campo producendo un "rumore assordante"; 3) durante la disputa della gara non si era verificato alcun evento degno di nota; 4) successivamente, al termine della gara, mentre si trovava negli spogliatoi, l'arbitro udiva delle richieste di aiuto provenienti dall'esterno; a quel punto, egli si dirigeva verso la propria autovettura per prelevare un kit di primo soccorso e, subito dopo, si avvicinava al capannello di gente formatasi intorno ad un bambino che appariva "gravemente ferito e sanguinante". L'arbitro precisava che le persone presenti gli avevano riferito che il bambino aveva raccolto da terra l'ordigno che poi gli era esploso in mano. L'arbitro precisava, altresì, di non essere a conoscenza del luogo e del momento in cui il bambino fosse entrato in possesso dell'ordigno né dove fosse avvenuta l'esplosione che d'altra parte non aveva udito. Tuttavia, affermava che, al momento del suo arrivo, il bambino si trovava all'esterno del campo di calcio in un tratto di vegetazione vicino all'incrocio tra la stradina sterrata che porta agli spogliatoi e la S.P. 41 bis. Allegava una immagine satellitare. Dai fatti come sopra riportati emerge la responsabilità della Società Pol. Siligo per omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza, alla luce di quanto prevedono, specificatamente, le disposizioni regolamentari contenute nel Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) e nelle Norme Organizzative Interne F.I.G.C.(N.O.I.F.). Ci si riferisce, in particolare, all'art.4 C.G.S. (Responsabilità delle Società) e all'art. 62 N.O.I.F. (Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare). E' noto, infatti, che ogni società, in occasione della disputa delle gare interne, assume il ruolo e la veste di organizzatore dell'evento sportivo e, come tale, è tenuto ad adottare ogni più opportuna iniziativa volta a favorire la prevenzione di disordini e incidenti.
Quale precetto generale assume, pertanto, rilievo l'art. 4, commi 3 e 4 C.G.S., per cui: -le società (oltre a rispondere oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti e dei tesserati, c.1) rispondono anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette ai servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo .sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di quest'ultime (c.3); -le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni (c.4), ai sensi dell'art.18 del C.G.S., P.Q.M. DELIBERA -di infliggere alla Società Pol. Siligo l'ammenda di euro 180 con diffida, fermo il resto.