C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 11/10/2018 – Delibera – gara del 7/10/2018 VILLACIDRESE CALCIO SRL – EFFECIFERRINI

gara del 7/10/2018 VILLACIDRESE CALCIO SRL - EFFECIFERRINI

Il Giudice Sportivo, letto il referto arbitrale e rilevato che: - al minuto 26' del secondo tempo veniva espulso per somma di ammonizioni il calciatore Caddia Michele (n.8 Villacidrese), il quale, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, afferrava con forza la divisa del direttore di gara tra il colletto e il petto, e quindi, con un forte strattone, trascinava verso di sé l'arbitro, che perdeva momentaneamente l'equilibrio, senza tuttavia cadere a terra; - il direttore di gara si allontanava dunque dal punto dell'aggressione e, non trovandosi più nelle condizioni psicofisiche idonee a proseguire nella direzione di gara, emetteva il triplice fischio, decretando la definitiva sospensione dell'incontro e dandone comunicazione ai due capitani; - che il comportamento sopra riportato, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelli che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n.104/A del 2014; - che nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato " intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui.." (cfr.Corte Giust.Fed. in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez.Unite, in C.U.114/ CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia, ai sensi dell'art 16comma I, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti.."; P.Q.M. DELIBERA di infliggere le seguenti sanzioni: - punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Villacidrese, con il risultato di 0-3 poiché più favorevole alla società Effeciferrini; - squalifica per quattro gare effettive al calciatore Caddia Michele (Villacidrese). Con la precisazione che dette sanzioni NON vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).

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