C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 25/10/2018 – Delibera – gara del 7/10/2018 OLLASTRA 1969 – SINI 2011
gara del 7/10/2018 OLLASTRA 1969 - SINI 2011
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva pubblicata nel C.U. nº15 del 11.10.2018, -visto il referto della gara in epigrafe e gli atti ufficiali; -letto il reclamo presentato dalla Società Ollastra 1969, rileva: -che La Società Ollastra ha proposto reclamo, pervenuto in termini a questo Giudice, chiedendo, in relazione alla gara indicata in epigrafe, terminata sul punteggio di 0-2, l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara nei confronti della Società Sini 2011; -che la reclamante lamenta che nella gara Ollastra 1969-Sini 2011 abbia partecipato il calciatore Keita Laye Exo, nelle file del Sini 2011, nonostante fosse squalificato per una gara; -che il provvedimento di squalifica per una gara è stato pubblicato nel C.U. nº54 del 24.05.2018, in relazione all'ultima giornata di gara del Campionato della Stagione Sportiva 2017/2018; -che è stato accertato che il calciatore Keita Laye Exoa non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto di ricorso, (prima gara del Campionato 2018/2019), in quanto squalificato per una gara: -ritenuto che, per quanto sopra, il reclamo avanzato dalla Società reclamante meriti accoglimento; -visti gli artt.29, c.7, 17 c.5 e 46 c.3 del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA, in accoglimento del reclamo ritualmente presentato, -di infliggere alla Società Sini 2011 la sanzione sportiva della perdila gara col punteggio di 3-0 per la Società Ollastra 1969 e DISPONE la restituzione della tassa di reclamo.