F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 253/CSA pubblicata il 13 Aprile 2022 – Cosenza Calcio S.r.l.
Decisione n. 253 /CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 269/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE I
composta dai Sigg.ri:
Umberto Maiello – Vice Presidente
Daniele Cantini – Componente
Andrea Lepore – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 269/CSA/2021-2022, proposto dalla società Cosenza Calcio S.r.l in data 22.03.2022,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 169 del 07.04.2022;
Visto il reclamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.04.2022,il prof. Avv. Andrea Lepore, uditi l’Avv. Serena Angileri, in sostituzione dell’avv. Cesare Di Cintio, in rappresentanza della reclamante e il calciatore Michele Rigione; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
In data 8 aprile 2022, la società Cosenza Calcio s.r.l ha proposto reclamo avverso la delibera del giudice sportivo pubblicata nel C.u. n. 169 del 7 aprile 2022 mediante la quale veniva irrogata la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Michele Rigione per avere quest’ultimo, al termine della gara Spal-Cosenza del 5 aprile 2022, sul terreno di giuoco, «rivolto all'Arbitro un'espressione irriguardosa». La reclamante, pur consapevole del privilegio attribuito al referto di gara, rileva l’eccesiva gravosità e sproporzionalità della sanzione comminata in primo grado ai danni del Rigione in quanto il calciatore in questione avrebbe dato luogo ad uno sfogo personale, a seguito dell’espulsione di un compagno di squadra, non caratterizzato da intenzionalità offensiva e dovuto al finale rocambolesco della gara.
All’udienza ha partecipato anche il calciatore Rigione il quale ha chiesto di delucidare gli eventi e ha voluto scusarsi per la sua condotta.
Il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo meriti accoglimento per i motivi che seguono.
Il Collegio, pur stigmatizzando fermamente il comportamento tenuto dal Rigione, che deve senz’altro essere considerato irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, ritiene di dover applicare alla fattispecie in esame le attenuanti di cui all’art. 36, comma 1, C.G.S., valorizzando in particolare l’assenza a suo carico di specifici precedenti disciplinari nella corrente stagione sportiva e la resipiscenza mostrata in giudizio (in tale direzione, cfr. Corte sportiva d’appello nazionale, dec. n. 218 del 23 marzo 2022; similmente, Corte sportiva d’appello nazionale, dec. n. 134 del 4 gennaio 2022). Tali circostanze portano ad ammettere una riduzione della sanzione che può, pertanto, essere determinata nella misura di una squalifica per una sola giornata effettiva di gara con commutazione della seconda in un’ammenda di € 10.000,00 (diecimila,00).
P.Q.M.
Accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL VICE PRESIDENTE
Andrea Lepore Umberto Maiello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce