C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 17/01/2019 – Delibera – gara del 13/ 1/2019 USSANA CALCIO – SENORBI

gara del 13/ 1/2019 USSANA CALCIO - SENORBI

Il Giudice Sportivo, letti il rapporto arbitrale, il supplemento, i relativi allegati e rilevato: -che l'arbitro al 35º minuto del secondo tempo ha sospeso la partita in quanto, mentre era intento ad espellere il giocatore Pani Marco del Senorbì, veniva colpito alle spalle da una manata alla guancia destra sferrata da Pani Cristian (n.11 Senorbì), così come riconosciuto dall'arbitro e confermato dal capitano della squadra ospite, e che, in conseguenza di ciò, a causa del dolore provato e dello stato psicofisico venutosi a creare, sospendeva definitivamente l’incontro; -che l'arbitro, dopo la sospensione della gara, si recava presso la Guardia Medica di Monastir, il cui medico refertava una "tumefazione in regione zigomatica destra, dolente ed estremamente dolorabile, arrossamento in regione laterale destra del collo e in regione sottorbitaria destra", in conseguenza della manata subita, con una prognosi certificata, poi, dal Pronto Soccorso del S.S. Trinità di Cagliari, di cinque giorni clinici; -che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato; condotta, che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del2014;

- che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; Considerato che, ai sensi dell'art.11 bis, comma 4 del C.G.S., il calciatore che, colpevole di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, cagioni lesioni personali che siano certificate da strutture pubbliche, è sanzionabile con il minimo edittale di 2 anni di squalifica; Considerato inoltre che la responsabilità della sospensione della gara, causata dall'atto di violenza subito dal direttore di gara che non gli consentiva più di proseguire nella conduzione della stessa, è da attribuirsi colpevolmente alla condotta di un tesserato del Senorbì. P.Q.M. DELIBERA - di infliggere al Senorbì la punizione sportiva della perdita della gara per 3-0 in favore dell'Ussana Calcio; - di squalificare il calciatore Pani Cristian (Senorbì) a tutto il 30/06/2021, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).

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