C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 24/01/2019 – Delibera – gara del 20/ 1/2019 LA PALMA MONTEURPINU – ASSEMINI CALCIO

gara del 20/ 1/2019 LA PALMA MONTEURPINU - ASSEMINI CALCIO

Il Giudice Sportivo, letto il rapporto arbitrale, il relativo supplemento e rilevato che: - al 30' del primo tempo, subito dopo la concessione di un calcio di rigore in favore della società La Palma Monteurpinu, l'arbitro, notando che un calciatore della società Assemini aveva subito un infortunio, sollecitava i dirigenti ad intervenire in suo soccorso; - a questo punto entravano sul terreno di gioco l'assistente di parte Farci Mattia, il dirigente accompagnatore Cau Fabrizio e l'allenatore Sanna Andrea, tutti dell'Assemini Calcio e, nell'occasione, tutti e tre contestavano vivacemente l'arbitro; - successivamente facevano ingresso sul terreno di gioco i calciatori di riserva dell'Assemini Calcio che, unitamente ad alcuni loro compagni titolari, circondavano il direttore di gara contestandolo; tra i contestatori si distingueva Mura Sanuel (n.8 Assemini Calcio) che, ammonito per proteste, alla notifica del provvedimento insultava l'arbitro e veniva pertanto espulso; - a seguito della notifica dell'espulsione a carico di Mura Samuel, uno dei calciatori di riserva dell'Assemini Calcio, non identificato dall'arbitro poiché indossante una pettorina sopra la divisa di gioco, spingeva il direttore di gara con entrambe le mani, così da costringerlo a fare due passi laterali; - l'arbitro riusciva ad allontanarsi dalla cerchia dei contestatori e, ritenendo, a causa della situazione creatasi, anche per l'assenza di collaborazione da parte dei dirigenti dell'Assemini, di non essere nelle condizioni psicofisiche necessarie per proseguire nella direzione di gara, ne decretava la definitiva sospensione sul risultato parziale di 0-0; Ritenuto per quanto sopra esposto che, pur acclarato il comportamento censurabile dei tesserati dell'Assemini Calcio, l'arbitro abbia comunque ingiustificatamente decretato anticipatamente la fine della gara, non rilevandosi condotte che potessero pregiudicare la sua incolumità fisica, essendosi la contestazione concretizzata in sole proteste verbali, sfociate in un mero contatto fisico da assumersi alla stregua di un gesto di vibrata protesta, non idoneo a cagionare alcun danno e in seguito al quale, peraltro, il direttore di gara non si adoperava in alcun modo per risalire all'identità dell'autore così da poter assumere nei suoi confronti il conseguente provvedimento disciplinare P.Q.M e non emergendo pertanto i presupposti oggettivi per l'interruzione della partita; - visto l'art. 17 comma 4 del C.G.S.; DELIBERA -la ripetizione della gara La Palma Monteurpinu / Assemini Calcio, demandando al Comitato Regionale Sardegna di fissarne la data; -di squalificare per 2 gare effettive il calciatore Mura Samuel (Assemini Calcio); -di inibire a tutto il 14.02.2019 il dirigente accompagnatore Cau Fabrizio (Assemini Calcio); - di squalificare a tutto il 14.02.2019 l'allenatore Sanna Andrea e l'assistente arbitrale di parte Farci Mattia (entrambi dell'Assemini Calcio); - di infliggere alla società Assemini Calcio l'ammenda di € 120,00 per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dai propri calciatori non identificati dal direttore di gara.

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