C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 14/03/2019 – Delibera – gara del 26/ 1/2019 VILLACIDRESE CALCIO SRL – THARROS

gara del 26/ 1/2019 VILLACIDRESE CALCIO SRL - THARROS

Il G.S. - visto il provvedimento della Corte Sportiva d’Appello Territoriale relativa alla gara in epigrafe pubblicato nel C.U. n° 38 del 2019; - rilevato che, con detto provvedimento d’appello, è stata riformata la decisione assunta da questo G.S., siccome pubblicata nel C.U. n° 35 del 2019, che, con lunga e meticolosa motivazione, aveva dichiarato inammissibile il reclamo della Tharros in quanto era privo delle relative conclusioni, decisione non ritenuta corretta dal G.S. di secondo grado perché sarebbe stata troppo “formalista” e quindi resa in violazione, a suo dire, del comma 6 dell’art 2 CGS del CONI; - ribadito che [pur nel rispetto del doppio grado di giudizio e della stretta osservanza delle prerogative proprie dei diversi ambiti dei giudizi sportivi come delineate nel CGS della FIGC] il comma 2 dell’art. 6 del CGS del CONI, come correttamente ed integralmente riportato nel provvedimento di questo G.S. poi annullato in appello, va letto tutto e per intero per capirne la portata significativa, a guisa che le regole processuali da seguire nei processi sportivi, laddove NON DISCIPLINATE DIVERSAMENTE dal CGS, sono per tabulas quelle del codice di procedura civile ( […gli organi di giustizia conformano la propria attività ai PRINCIPI e alle NORME GENERALI del processo civile …]), seppur da applicare coi limiti propri della informalità che contraddistingue il processo sportivo, cioè senza orpelli di sorta, ma in conformità ed adesione ai suoi principi base [vd., in merito, iam questo G.S., C.U. n° 52 del 2018, pagg. 14/16, gara Li Maccioni San Teodoro/Orani]. Di talché non si può pensare ad un G.S. che ritenga presenti in un ricorso domande conclusive che graficamente invece non ci sono o non sono state punto formulate, cioè che il G.S. presuma siano state comunque formulate (sic!). Non è consentito ad alcun G.S. ritenere proposte implicitamente delle richieste provvedimentali, perché il rapporto fra chiesto e pronunciato è indiscutibilmente un caposaldo del processo civile e di quello sportivo, che sono quindi informati al medesimo principio dispositivo, e perciò non è un inutile formalismo attendersi e pretendere che una reclamante chieda espressamente quale provvedimento vorrebbe fosse emesso dal G.S. da essa adito. E tale principio non può e non deve essere eliso, né superato, dalla vis interpretativa e/o manipolativa e/o integrativa da parte di un qualsiasi Giudice, ordinario o sportivo o amministrativo che sia [vd. a tal proposito l’ovvia decisone della Corte Federale D’Appello Nazionale, I° Collegio, CU n° 47/CFA 2019, riunione del 6.4.2019: ”…In assenza di tale opzione accusatoria questo Collegio non può che esaminare, in ossequio AL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA FRA CHIESTO E PRONUNCIATO, la fattispecie sottoposta al suo esame, all’interno della cornice fattuale e giuridica prospettatagli…”]. Ragion per cui se con un ricorso non si chiede un determinato provvedimento, il Giudice designato a decidere non lo può dedurre ex se, perché ci sarebbe il pericolo di esondare, come nel caso de quo o in casi consimili, nell’arbitrio del Giudice e questo non deve accadere mai; - considerato, comunque, che, ai sensi dell’art 36 comma 5 del CGS FIGC, se la causa d’inammissibilità decisa dal giudice di primo grado sia ritenuta insussistente da quello d’appello, il processo sportivo torna al primo giudice per la decisione sul merito del primigenio ricorso; - considerato che la reclamante Tharros spd, forte del contenuto di cui al C.U. n° 60 del 29.6.2018, per cui nel campionato de quo le squadre partecipanti devono far giocare, dall’inizio e per l’intera durata della gara, un giovane fuori quota nato dal 01.01.2000 [salve le ipotesi che il giovane sia stato espulso o si sia infortunato allorché siano già esaurite tutte le sostituzioni a disposizione], la cui violazione comporta la punizione sportiva della perdita della gara, lamentava la “irregolarità” della medesima, perché la Villacidrese avrebbe iniziato il secondo tempo della gara in questione in dieci uomini, senza cioè schierare il detto giovane, nell’ispecie identificato nella persona di Muscas Pietro, che sarebbe rimasto negli spogliatoi dalla fine della prima frazione di gioco in poi, cioè in buona sostanza non sarebbe rientrato in campo all’inizio del secondo tempo, per essere poi sostituito “solo” al secondo minuto del secondo tempo con un altro giovane fuori quota (Caddai Michele). - considerato che, la reclamata Villacidrese, di contro, deduceva, che il giovane calciatore fuori quota Muscas Pietro si sarebbe infortunato all’inizio della seconda frazione di gioco a causa delle condizioni non ottimali del campo e che, dopo il tempo necessario per sincerarsi delle sue condizioni di salute [due minuti], il massaggiatore della squadra indicato in distinta escludeva la possibilità di un suo reimpiego in campo. Spiegava ancora la controdeducente, che in detto lasso temporale la squadra aveva giocato in dieci uomini e confermava che il giovane infortunato veniva sostituito al 2° minuto del 2° tempo con un altro giovane fuori quota, il già detto Caddai; - considerato che l’arbitro, anche nel rapporto integrativo sollecitato da questo GS ad esito della seduta del 6.2.2019, ribadiva che il giovane fuori quota della Villacidrese, Muscas Pietro, non aveva fatto rientro in campo all’inizio del secondo tempo, confermando altresì che la Villacidrese aveva cominciato tale frazione di gioco in dieci uomini, operando la sostituzione del citato giovane fuori quota con l’altro giovane fuori quota a disposizione, Caddai Michele, al 2° minuto del 2° tempo ; - considerato, che questo GS ritiene che, per “partecipazione” di un giocatore fuori quota [nell’ispecie un giovane] a tutta la durata della gara, laddove sia prevista come imprescindibile, si deve intendere nel senso letterale delle parole usate e, quindi, che una squadra non possa giocare senza tale giovane, che deve restare sempre in campo per l’intera partita. Salve però le due eccezioni prima indicate, che vieppiù si devono interpetrare cum grano salis, e cioè che quando il giocatore in questione, per infortunio, sia [o sia stato portato] fuori dal terreno di gioco perché sia valutata al meglio clinicamente la portata dell’infortunio subito e/o gli siano prestate le cure del caso, e fino a quando non sia deciso: o che non sia in grado di riprendere a giocare e debba essere sostituito, o che sia in grado di riprendere a giocare nel qual caso farebbe rientro in campo, lo stesso giocatore deve considerarsi a tutti gli effetti ancora in campo [vd. infra pure l’inequivoca giurisprudenza sportiva nazionale], non potendosi punto ritenere applicabile la regola in disamina con le conseguenze sanzionatorie già viste [perdita della gara]. Sennò, si potrebbe arrivare all’assurdo: o di obbligare all’immediata sostituzione del giocatore fuori quota appena appena infortunato, ma in grado di riprendere il gioco dopo i primi soccorsi; o di richiedere all’arbitro, a quel punto legittimamente [visto che si rischierebbe di perdere la partita], la temporanea sospensione della gara in attesa del responso dei sanitari della squadra del giocatore infortunato circa la possibilità che questi possa o non possa riprendere a giocare; o, peggio ancora, di costringere il giocatore infortunato, magari gravemente, a stare in campo pur di osservare la norma de qua per non rischiare una sconfitta “a tavolino”! E’ di tutta ovvietà che la valutazione delle condizioni di salute del giocatore fuori quota che deve stare in campo per tutta la durata della gara dovrà avvenire entro un ragionevole lasso di tempo, a guisa che, se non dovesse essere in grado di riprendere a giocare, dovrà essere sostituito con un altro giocatore fuori quota, salve sempre le eccezioni più sopra richiamate. Il caso de quo, secondo questo GS, rientra nella detta ultima casistica, in quanto il giovane fuori quota Muscas Pietro, se anche non avesse fatto rientro in campo dagli spogliatoi all’inizio del secondo tempo, in ipotesi perché dopo l’infortunio subito era ancora sottoposto alle valutazioni mediche dei sanitari circa la possibilità di un suo reimpiego in campo, sarebbe stato sostituito ad appena due minuti dall’inizio della seconda frazione di gioco da un altro giovane fuori quota e la sua squadra avrebbe giocato quei due minuti, virtualmente, in dieci uomini, neppure concretizzandosi con tutta evidenza per la Villacidrese un minimo vantaggio [quale?], che semmai avrebbe avuto la squadra avversaria, che in quel seppur minimo lasso di tempo -due minuti- avrebbe giocato in undici contro dieci. E quanto sin qui espresso è da sempre opinione del più alto consesso della giustizia sportiva […che è pacifica nell’affermare che il calciatore che esce dal rettangolo di gioco per sottoporsi alle cure mediche (indipendentemente dal fatto che queste avvengano a bordo campo o negli spogliatoi) deve considerarsi come partecipante alla gara a tutti gli effetti …; vd. testualmente Corte Di Giustizia Federale, CU 223/CGF, sez. III, riunione del 16.3.2012, ASD Ginnastica e Calcio Sora c/ Salerno calcio]. - considerato che l’andamento del procedimento e la molteplicità delle attività difensive svolta dalle parti giustifica il ricorso alla condanna della soccombenza di lite come declinata nel dispositivo che segue. Tutto ciò considerato e integralmente ritenuto DELIBERA - di rigettare il reclamo della Tharros spd; - di omologare il risultato della gara de qua secondo il risultato conseguito in campo; - di addebitare la tassa di reclamo alla reclamante ; - di condannare, ai sensi dell’art 33 u.c. del CGS FIGC, la reclamante al pagamento di euro 300, più accessori se dovuti, in favore della controparte, come spese del procedimento.

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