C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 03/05/2019 – Delibera – gara del 7/ 4/2019 BUSACHESE – ALBAGIARA
gara del 7/ 4/2019 BUSACHESE - ALBAGIARA
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 45 del 11.04.2019, - letto il reclamo ritualmente presentato dalla Società ASD Pol. Albagiara avverso il risultato dell'incontro in intestazione (terminato con il punteggio di 3 a 0 in favore della Busachese), con il quale la ricorrente chiede che alla controparte sia inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per aver effettuato sei sostituzioni nel corso dell''incontro a margine, contravvenendo alle norme vigenti, in base alle quali nei Campionati organizzati dalla L.N.D. è consentita la sostituzione di massimo 5 calciatori per squadra nel corso della singola gara; - letti gli atti ufficiali; - rilevato dal rapporto arbitrale che la società Pol. Busachese effettuava effettivamente sei sostituzioni, rispettivamente ai minuti 1 , 4 , 14 , 32 , 33 e 42 del secondo tempo di gara; - considerato che tale circostanza ha determinato una irregolarità della gara la cui responsabilità deve attribuirsi alla società Pol. Busachese; PQM, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del C.G.S., DELIBERA, in accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Pol. Albagiara, - di infliggere alla società Busachese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore dell'Albagiara. Si dispone la restituzione della tassa di reclamo versata.