C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 03/05/2019 – Delibera – gara del 28/ 4/2019 NULESE – TUTTAVISTA GALTELLI

gara del 28/ 4/2019 NULESE - TUTTAVISTA GALTELLI

IL G.S. - letto il referto di gara; - rilevato che al 23'minuto del II tempo il calciatore Mastio Tommaso (n.7 Tuttavista Galtellì), presente in panchina poiché precedentemente sostituito, a seguito di una decisione arbitrale insultava il direttore di gara alzandosi dalla panchina e dirigendosi verso lo stesso. Dopo la notifica dell'espulsione, mentre l'arbitro era impegnato ad annotarla nel suo taccuino, colpiva lo stesso con tre forti manate alla spalla sinistra, causandogli momentaneo forte dolore. Ritardava poi l'uscita dal terreno di gioco deridendo l'arbitro con un plateale applauso, finché non veniva allontanato dai compagni di squadra; - che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014 - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; P.Q.M. visto l'art.11 bis del C.G.S., DELIBERA di infliggere al calciatore Mastio Tomaso la squalifica a tutto il 30.05.2020, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016.

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