C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 16/05/2019 – Delibera – gara del 7/ 4/2019 SANTU PREDU – ORANI
gara del 7/ 4/2019 SANTU PREDU - ORANI
Il Giudice Sportivo, - a scioglimento della riserva tenuta nella sessione del 17.04.2019 e di cui al C.U. 47 del 20.042019; - letto il reclamo con il quale la Pol. Santu Predu chiede che alla Pol. Orani venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara a margine, conclusasi col risultato di 0-2 per l'Orani, poiché la controparte faceva partecipare alla gara il calciatore Korouma Hassane Beyla in posizione irregolare, in quanto automaticamente squalificato, essendo stato, il medesimo, espulso dal campo nel corso della precedente gara di campionato, Torpè-Orani del 31.03.2019; - letti gli atti ufficiali, compreso il supplemento di rapporto arbitrale relativo alla gara Torpé-Orani del 31.03.2019, richiesto da questo G.S. a verifica di quanto sostenuto dalla reclamante, atteso che nel referto arbitrale della predetta gara non veniva indicata l'espulsione a carico del calciatore Korouma Hassane Beyla; - lette le conclusioni delle investigazioni svolte dalla Procura Federale; - considerato che la Procura Federale, nonostante abbia svolto le investigazioni escutendo due dirigenti del Santu Predu (Società reclamante), mentre sarebbe stato più opportuno escutere quantomeno il giocatore "asseritamente" espulso e l'arbitro, ha concluso nel senso che il giocatore Korouma Hassane Beyla, nel corso della gara Torpé - Orani del 31.03.2019, a seguito di un fallo da "ultimo uomo" fosse stato effettivamente espulso dall'arbitro, che gli ha mostrato il cartellino rosso, come si evince da un fotogramma del video allegato dalla Procura Federale, nel quale il direttore di gara è inquadrato sul davanti; - considerato altresì, che il calciatore espulso, dopo che gli era stato mostrato il cartellino rosso, è uscito dal campo di gioco e la sua squadra ha giocato la restante parte della gara in dieci uomini, mentre se non fosse stato espulso la stessa avrebbe potuto tranquillamente giocare con 11 effettivi; - considerato che l'arbitro della gara Torpé-Orani, anche dopo la sollecitazione rivoltagli da questo G.S., ha reiterato che aveva solo ammonito e non espulso il calciatore Korouma Hassane Beyla, producendo pertanto una falsa allegazione, sia nel referto di gara che nel supplemento citato;
- considerato che il giocatore espulso dal campo è automaticamente squalificato per una gara effettiva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 10 e dell’art. 45, comma 2 del C.G.S:, e che pertanto il calciatore Korouma Hassane Beyla non avrebbe dovuto partecipare alla gara oggetto di reclamo "Santu Predu -Orani" del 07.04.2019 e la sua partecipazione alla stessa, come rilevato dagli atti ufficiali in cui risulta inserito in distinta con il numero 6 e schierato quale calciatore titolare, ha generato la irregolarità della sua posizione in seno alla gara de qua; - considerato infine che il reclamo è fondato e va accolto; visto il combinato disposto dell'art. 29, comma 4 e dell'art.35 punto 1.1 del C.G.S. DELIBERA, ai sensi dell'art. 17 del C.G.S. - di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Orani la punizione sportiva della gara con il risultato di 3 a 0 in favore del Santu Predu; - la squalifica per una gara effettiva del calciatore Korouma Hassane Beyla (ORANI) a seguito dell'espulsione dal campo nel corso della gara del 31.03.2019 "Torpè / Orani". Dispone la restituzione della tassa di reclamo. Dispone inoltre un nuovo invio degli atti alla Procura Federale, affinché valuti la posizione dell'arbitro della gara "Torpe - Orani" del 31.03.2019, a cagione di quanto da lui esposto nel rapporto di gara e nel relativo supplemento.