C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 31/10/2019 – Delibera – Reclamo proposto A.S.D. Monastir Kosmoto Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 14 del 10 ottobre 2019. Campionato Regionale Giovanissimi “Under 15” Gara Monastir Kosmoto / Accademia Ogliastra del 06.10.2019.

 

Reclamo proposto A.S.D. Monastir Kosmoto Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 14 del 10 ottobre 2019. Campionato Regionale Giovanissimi “Under 15” Gara Monastir Kosmoto / Accademia Ogliastra del 06.10.2019.

La Società A.S.D. Monastir Kosmoto ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la squalifica per quattro gare del calciatore Mereu Samuele “per avere spinto il direttore di gara mettendogli le mani sul petto”. All‟odierna riunione è stata effettuata l‟audizione del calciatore minore Mereu (alla presenza del genitore), il quale ha negato di avere toccato l‟arbitro, precisando di essersi limitato a protestare nei suoi confronti avverso una sua decisione che non aveva condiviso. La Corte rileva che il referto arbitrale è molto generico, essendosi limitato il direttore di gara a riferire che il Mereu gli aveva messo le mani sul petto e lo aveva spinto indietro per protestare nei suoi confronti. Lo stesso arbitro, benché ritualmente convocato, non si è presentato all‟odierna riunione. La Corte, pertanto, tenuto conto anche delle dichiarazioni rese dal calciatore, ritiene di non essere in possesso di elementi probatori tali da ravvisare, nel comportamento del Mereu, una condotta “gravemente” irriguardosa; in particolare non risulta provata la sussistenza di ingiurie o minacce all‟indirizzo del direttore di gara; si è trattato di una mera protesta verbale, certamente irriguardosa, ma non in forma grave; l‟aver messo le mani sul petto, nel particolare contesto in cui il fatto si è verificato, non sembra essere una offesa alla persona dell‟arbitro, ma un atteggiamento rivolto a richiamare la sua attenzione. La Corte, di conseguenza, considerato che il fatto deve essere inquadrato nella ipotesi di cui al comma 1 lettera a) dell‟articolo 36 C.G.S., valuta sanzione equa quella di tre giornate di squalifica. La Corte, per questi motivi DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Mereu Samuele da quattro a tre giornate. DISPONE la restituzione del contributo.

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