C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 21/11/2019 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. RLV Lavega Cagliari. (dispositivo di cui al Suppl. Ter C.U. 19) Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 9 Amatori Senior del 12.11.2019 Gara: Real Putzu – RLV Rione Lavega Cagliari del 09.11.2019 Campionato: Amatori Senior Cagliari

Reclamo proposto da: A.S.D. RLV Lavega Cagliari. (dispositivo di cui al Suppl. Ter C.U. 19) Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 9 Amatori Senior del 12.11.2019 Gara: Real Putzu – RLV Rione Lavega Cagliari del 09.11.2019 Campionato: Amatori Senior Cagliari

La società ASD RLV Rione Lavega ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo relativa alla gara di cui in epigrafe, con la quale alla stessa sono state inflitte le seguenti sanzioni: 1. Punizione della perdita della gara con il risultato di 0 a 3; 2. Penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di € 80,00. I suddetti provvedimenti sono stati assunti in quanto la Società reclamante risultava rinunciataria per non essersi presentata nel luogo e all’ora stabiliti per lo svolgimento della partita. La reclamante chiede la revoca dei provvedimenti affermando la legittimità della rinuncia, in quanto l’incontro era previsto in un campo da gioco in terra battuta e non in erba artificiale, come da regolamento. La Corte rileva innanzitutto che il reclamo è inammissibile in ordine alla punizione della perdita della gara, in quanto non risulta essere stato comunicato alla controparte.

In relazione alla sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, la Corte ritiene che debba essere confermata, tenuto conto della sussistenza oggettiva della rinuncia a giocare una gara che era stata regolarmente fissata dalle competenti Autorità. La Corte ritiene invece che debba essere revocata la sanzione dell’ammenda, considerato che i calciatori, tutti di età elevata, potevano avere effettivamente difficoltà a giocare su un campo sterrato. La Corte, per questi motivi DELIBERA - di dichiarare inammissibile il reclamo in ordine alla sanzione della perdita della gara; - di rigettare il reclamo in ordine alla sanzione della penalizzazione di un punto in classifica; - di revocare l’ammenda di € 80,00 - Dispone la restituzione del contributo.

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