C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 19/12/2019 – Delibera – A.S.D. ATLETICO OLBIA (Campionato Serie “C2” Calcio a 5 Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 04.12.2019. Gara Budoni Calcio a 5 / Atletico Olbia del 30.11.2019.

 

A.S.D. ATLETICO OLBIA (Campionato Serie “C2” Calcio a 5 Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 04.12.2019. Gara Budoni Calcio a 5 / Atletico Olbia del 30.11.2019.

La Società Atletico Olbia propone reclamo avverso decisione del Giudice Sportivo con la quale squalificava per quattro gare effettive Mu Andrea perché “contestava con fare irruento una decisione del direttore di gara, entrando dalla panchina nel terreno di gioco, portandosi vicinissimo al viso del predetto, ponendogli entrambe le mani sul petto”. Nel reclamo la Società predetta sostiene che il proprio calciatore non ha posto in essere alcuna azione violenta nei confronti dell’arbitro e non l’ha in alcun modo spintonato. Chiede per tale ragione l’annullamento della sanzione o quantomeno una sua riduzione. Il direttore di gara, sentito da questa Corte, ha confermato quanto già scritto nel referto di gara, precisando che il calciatore Mu Andrea non ha posto in essere alcun atto violento nei suoi confronti, né l’ha spintonato. Non gli si è rivolto neanche proferendo frasi offensive o lesive della sua dignità. La Corte, pertanto, visti gli atti allegati al fascicolo e tenuto conto che dagli stessi emerge una realtà dei fatti non consona con la sanzione irrogata, consistente in quattro giornate di squalifica, ritiene sicuramente più congrua la squalifica per due giornate di gara.

Per questi motivi, la Corte DELIBERA: - la riduzione della squalifica da quattro a due giornate nei confronti del calciatore Mu Andrea, militante nell’Atletico Olbia; - la restituzione del contributo.

 

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