C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 03/01/2020 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. F.B.C CALANGIANUS 1905 Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 05/12/2019 Gara: San Teodoro – FBC Calangianus 1905 del 1° dicembre 2019 Campionato: Promozione Girone “B”

 

Reclamo proposto da: A.S.D. F.B.C CALANGIANUS 1905 Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 05/12/2019 Gara: San Teodoro – FBC Calangianus 1905 del 1° dicembre 2019 Campionato: Promozione Girone “B”

La Società Calangianus 1905 propone rituale ricorso avverso decisione del G.S. che ha deliberato la ripetizione della gara , per fatto non imputabile alla Società ospitante , con data da definire a cura del Comitato Regionale Sardegna L.N.D.. Il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara sulla base del referto arbitrale che così recita:” La gara non veniva disputata poiché al nostro arrivo in struttura trovavamo il cancello d'ingresso dello stadio sigillato con un catenaccio legato ad un lucchetto e inoltre sul suddetto cancello veniva affissa una Ordinanza Comunale, che in seguito veniva consegnata da un dirigente della Società San Teodoro in copia conforme all'originale, dove veniva specificata l'inagibilità degli spogliatoi a causa di un allagamento riconducibile ad un problema fognario. In seguito a questi avvenimenti il Sig. Cossu Paolo, dirigente della Società Calangianus, scriveva di suo pugno una riserva scritta che mi veniva consegnata” La Società reclamante nel suo ricorso chiede che venga riformato il giudizio di primo grado e che venga riconosciuta alla F.B.C. Calangianus 1905 la vittoria a tavolino della gara per 3-0. Adduce a motivo della richiesta che l'inagibilità degli spogliatoi viene annunciata con una Ordinanza del Tecnico comunale adottata alle ore 12,40 del 01/12/2019 che appare in contrasto con la circostanza che poco prima è stata disputata altra gara con squadre minori il cui Direttore di gara ha fatto svolgere regolarmente senza segnalare alcuna irregolarità sullo stato degli spogliatoi. La suddetta gara, a detta della reclamante, si sarebbe conclusa alle 12,45, dopo, quindi, l'ora di emissione dell'Ordinanza del Tecnico comunale. La Società San Teodoro ha trasmesso anch'essa memorie in merito ai fatti in questione che però non possono essere prese in considerazione in quanto irritualmente inviate senza l'utilizzo della PEC e peraltro non notificate alla controparte. Inoltre il sottoscrittore della memoria non risulta essere tesserato dalla Società San Teodoro. Questa Corte visti tutti gli atti del procedimento allegati al fascicolo non può accogliere il reclamo della Società Calangianus in quanto fondato su mere supposizioni non suffragate da alcun elemento oggettivo tale da disconoscere la validità di un atto amministrativo quale è L'Ordinanza che delibera la chiusura degli spogliatoi e di conseguenza di tutta la struttura per inagibilità. Del resto anche il Direttore di gara nel suo referto non rileva alcuna anomalia sul comportamento dellla Società ospitante. La Corte pertanto P.Q.M. rigetta il ricorso della Società Calangianus e dispone di conseguenza l'incameramento del contributo.

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