C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 03/01/2020 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. VILLACIDRO FUTSAL Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n. 22 CS del 11/12/2019 Gara: ASD Villacidro Futsal / Automek Calasetta Campionato: Calcio A 5 Serie “C” Girone “B”
Reclamo proposto da: A.S.D. VILLACIDRO FUTSAL Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n. 22 CS del 11/12/2019 Gara: ASD Villacidro Futsal / Automek Calasetta Campionato: Calcio A 5 Serie “C” Girone “B”
La Società ASD VILLACIDRO ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo indicata nel Comunicato n. 22 del 11/12/2019 , relativamente alla partita di serie C2 del Girone B di calcio a 5 disputata in data 06/12/2019 tra il VILLACIDRO FUTSAL e il AUTOMEK CALASETTA, poiché il Giudice medesimo ha ritenuto che per un errore arbitrale era necessario ripetere la gara a data da definirsi e la revoca della seconda ammonizione al giocatore del Calasetta Valluzzi. In particolare, il Giudice Sportivo, letto il referto arbitrale, rilevava che l'arbitro al 25' minuto del secondo tempo di gioco, espelleva il giocatore dell'AUTOMEK CALASETTA - Alberto Valluzzi – in precedenza già ammonito al minuto12 ' del primo tempo.
Al termine della gara in oggetto, l'arbitro stesso riconosceva che la seconda ammonizione inflitta e la conseguente espulsione del calciatore Valluzzi, perchè quest'ultimo effettuava la procedura della sostituzione del portiere, senza preventiva autorizzazione arbitrale, era frutto di una errata interpretazione della regola n. 3 del Regolamento del Calcio a 5 in tema del cambio del portiere. La Società reclamante ritiene che la decisione assunta dall'arbitro di gara al minuto 25 ' del secondo tempo sia invece corretta, sostenendo che il “Regolamento del giuoco del calcio a 5” edizione 2014, ultima presente nel sito internet, vi è sempre nello stesso portale la Delibera, Comunicato Ufficiale n. 79/4 , a firma dell'allora Presidente Federale Tavecchio il quale sostiene che nei Campionati Nazionali, Provinciali e nei Tornei organizzati sotto l'egida della Figc, il portiere può scambiare il proprio ruolo con qualsiasi altro calciatore a condizione che uno dei due arbitri ne sia preventivamente informato e che lo scambio dei ruoli avvenga a gioco fermo . Se sostituito deve indossare una maglia di colore diverso. Tale affermazione è erronea poiché in tema di calcio a 5 la regola n.3 del Regolamento sancisce che ciascun giocatore di riserva può prendere il posto del portiere senza informare gli arbitri o attendere una interruzione di gioco. P.Q.M. Si rigetta il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Villacidro e si dispone l'incameramento del contributo.
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