C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 16/01/2020 – Delibera – A.S.D. BARIESE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n° 23 del 12/12/2019. Gara Perdasdefogu / Bariese dell’8.12.2019.

A.S.D. BARIESE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n° 23 del 12/12/2019. Gara Perdasdefogu / Bariese dell’8.12.2019.

La Società Bariese ha proposto, nei termini previsti, reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto: - la perdita della gara per 3 a 0 a carico della Società reclamante e a favore della Società Perdasdefogu; - l’ammenda di Euro 100,00 a carico della stessa reclamante; - la squalifica per cinque giornate a carico dei calciatori Deiana Roberto e Ligas Fabio. La Corte rileva innanzitutto che agli atti non vi è la prova che copia del reclamo sia stato inviato alla Società controparte, come previsto dall’articolo 49 , comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto statuito dal Giudice Sportivo in ordine al risultato della gara; pertanto su tale punto il reclamo deve essere considerato inammissibile. Per quanto attiene alle altre sanzioni, la Corte, letto il referto arbitrale, che è fonte di prova privilegiata, valuta equa le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, tenuto conto che la condotta dei calciatori Deiana e Ligas è consistita in un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro che si è concretizzato in un contatto fisico e che la condotta ingiuriosa e minacciosa tenuta dall’intera squadra ha costretto il direttore di gara a sospendere l’incontro. La Corte, per questi motivi DELIBERA: - di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara; - di rigettare nel resto. Dispone l’incamero del contributo.

 

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