C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 16/01/2020 – Delibera – A.S.D. CUGLIERI 1952 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale 24 del 19.12.2019. Gara Cuglieri 1952 / Sanverese del 15.12.2019.

A.S.D. CUGLIERI 1952 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale 24 del 19.12.2019. Gara Cuglieri 1952 / Sanverese del 15.12.2019.

La Società Cuglieri 1952, per mezzo della Presidente Sara G.Curcu, ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che, all’esito della gara del 15.12.2019 disputata tra la reclamante e la Sanverese, ha inflitto alla Società Cuglieri 1952 le seguenti sanzioni: 1) ammenda di Euro 80,00 per intemperanze del pubblico nei confronti del direttore di gara; 2) inibizione a carico del dirigente Curcu Sara Giovanna fino al 15.01.2020 per contestazioni dirette al direttore di gara e per abbandono del terreno di gioco; 3) squalifica per cinque gare del giocatore Fanari Luca; 4) squalifica per due gare effettive del giocatore Agus Kristian. Preliminarmente occorre osservare che il reclamo della Società Cuglieri 1952 è stato proposto dalla presidente Sara Giovanna Curcu ed è pervenuto a mezzo pec in data 31 dicembre 2019 (con preannuncio del 21.12.2019). La citata dirigente, tuttavia, era, nel periodo indicato, destinataria della sanzione della inibizione temporanea a svolgere ogni attività fino al 15 gennaio 2020 ex articolo 9 del Codice di Giustizia Sportiva: la predetta sanzione comporta, tra le altre limitazioni, il divieto di rappresentare la Società “in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo Nazionale e Internazionale” (articolo 9 comma 2 lettera a) del C.G.S.)- Ciò premesso, la totale carenza di poteri in capo al rappresentante della Società reclamante non può decretare la dichiarazione di inammissibilità del gravame, in quanto, come detto, sottoscritto e proposto da soggetto inibito. Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società Cuglieri 1952 e dispone l’incamero della tassa.

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