C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 23/01/2020 – Delibera – A.S.D. SAN FRANCESCO (Campionato Provinciale Allievi “Under 17” – Calcio a 5) Avverso la delibera del Giudice Sportivo – Delegazione Provinciale di Cagliari– C.U. n° 30 del 10.01.2020. Gara Pgs Club San Paolo / San Francesco del 02.01.2020.

A.S.D. SAN FRANCESCO (Campionato Provinciale Allievi “Under 17” – Calcio a 5) Avverso la delibera del Giudice Sportivo - Delegazione Provinciale di Cagliari– C.U. n° 30 del 10.01.2020. Gara Pgs Club San Paolo / San Francesco del 02.01.2020.

La Società ASD San Francesco Calcio, ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto quanto segue: - inibizione del dirigente Stevelli Vittorio sino al 30.01.2020; - squalifica dell’allenatore Stevelli Walter fino al 14.02.2020; - squalifica per cinque giornate del calciatore Farci Lorenzo; - squalifica per quattro gare del calciatore Follesa Fabrizio. Risulta, dal referto arbitrale e dal relativo supplemento, che il Sig. Stevelli Walter allenatore della Società reclamante non disponeva del relativo cartellino e per tale motivo esibiva la richiesta emissione tessera 2019/2020, con allegato una tessera di abilitazione del Settore Tecnico scaduta. Il dirigente accompagnatore Stevelli Vittorio, pochi minuti dopo, consegnava al direttore di gara, la carta d’identità del suddetto allenatore facendo firmare la distinta al capitano della squadra. Poco dopo l’allenatore, entrando senza autorizzazione nello spogliatoio dell’arbitro, protestava con espressioni irriguardose per il fatto che non gli era stata riconosciuta valida la propria tessera, dopo di che, si dirigeva nelle tribune dietro la panchina iniziando ad insultare pesantemente il direttore di gara con espressioni irriguardevoli e minacciose. Nel corso del secondo tempo di gara, continuava ad insultare l’arbitro e poi unitamente al dirigente Stevelli Vittorio, insultava i propri giocatori ad abbandonare il terreno di gioco in segno di protesta. Allo scadere del tempo regolamentare continuava ad insultare il direttore di gara. Quanto al giocatore Farci Lorenzo, a seguito di espulsione per doppia ammonizione, anch’egli proferiva parole irriguardose nei confronti dell’arbitro. Stesso atteggiamento ingiurioso e minaccioso, veniva assunto anche dal calciatore Follesa Fabrizio a seguito di espulsione per fallo di gioco. La Corte ritiene che sia inammissibile il reclamo in ordine all’inibizione del dirigente Stevelli Vittorio poiché la sanzione irrogata è inferiore al termine minimo previsto dall’articolo 137 comma 3 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva. La Corte ritiene altresì che sia equa e proporzionata alla gravità dei fatti, la squalifica fino al 14.02.2020 dell’allenatore Stevelli Walter, considerato l’atteggiamento particolarmente irriguardoso e antisportivo da lui tenuto durante tutta la partita. Quanto al Farci e al Follesa la Corte, verificato che la loro condotta irriguardosa non è stata accompagnata da alcun contatto fisico nei confronti dell’arbitro, ritiene di dover ridurre la squalifica loro inflitta a tre giornate ciascuno. La Corte per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA: - di dichiarare inammissibile il reclamo in ordine all’inibizione del dirigente Stevelli Vittorio; - di ridurre a tre giornate di squalifica ai giocatori Farci Lorenzo e Follesa Fabrizio; - di confermare la squalifica inflitta a Stevelli Walter. Dispone il non addebito del contributo.

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