C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 20/02/2020 – Delibera – POL. CIVITAS TEMPIO (Campionato Allievi “Under 17” Delegazione Provinciale di Olbia/Tempio) Avverso la delibera del Giudice Sportivo – C.U. n° 22 del 06/02/2020. Gara Academy Porto Rotondo / Civitas Tempio del 01/02/2020

POL. CIVITAS TEMPIO (Campionato Allievi “Under 17” Delegazione Provinciale di Olbia/Tempio) Avverso la delibera del Giudice Sportivo – C.U. n° 22 del 06/02/2020. Gara Academy Porto Rotondo / Civitas Tempio del 01/02/2020

Con reclamo tempestivamente depositato la Società Civitas Tempio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo, col quale sono state inflitte le sanzioni sportive di cui appresso: - inibizione a svolgere fino al 15/02/2020 a carico del dirigente Pisu Gianluca;

- squalifica per due gare effettive a carico del calciatore espulso dal campo Pittorru Raimondo; - squalifica per tre gare a carico del calciatore non espulso dal campo Deiana Francesco “perché a fine gara, dava un pugno in faccia ad un giocatore avversario. Nei motivi di gravame, la Società reclamante lamenta, preliminarmente, la carenza di istruttoria, in considerazione della circostanza che, a loro detta, la decisione del Giudice Sportivo si è basata esclusivamente sul contenuto del referto arbitrale, senza il compimento di alcuna istruttoria atta ad accertare i fatti. Con dette premesse, la Società reclamante ha concluso chiedendo l’annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte e, in subordine, la riduzione delle stesse. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti del procedimento, preliminarmente rileva l’inammissibilità del reclamo riguardo alla inibizione del dirigente Pisu Gianluca e della squalifica del calciatore Pittorru Raimondo giacchè, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 137, comma 3° lettere A) e B) del C.G.S., non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari che dispongono la squalifica dei calciatori sino a due giornate di gara e dei dirigenti sino ad un mese. Nel merito, in ordine alla posizione del calciatore Deiana Francesco e più in generale sulle richieste istruttorie formulate dalla Società Civitas Tempio, si osserva quanto segue. Il Giudice Sportivo ha correttamente assunto la propria decisione in ossequio al referto arbitrale che, giova ricordarlo, ai sensi dell’articolo 61, comma 1° del C.G.S., costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara. Nessuna istruzione compete pertanto al Giudice Sportivo il quale nel merito della sanzione disposta nei confronti del calciatore Deiana Francesco, ha applicato il minimo edittale previsto nell’articolo 38 del C.G.S. per le condotte di tal fatta. Per quanto sopra, questa Corte ritiene giusta la sanzione irrogata e, per questi motivi, DELIBERA: 1) l’inammissibilità del reclamo proposto per il dirigente Pisu Gianluca e per il calciatore Pittorru Raimondo; 2) rigetto del reclamo riguardo alla squalifica del calciatore Deiana Francesco. Dispone l’incamero del contributo.

 

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