C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 27/02/2020 – Delibera – A.S.D. SETTIMO 1967(Campionato 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n° 37 del 06.02.2020. Gara Sinnai Calcio a 11 / Settimo 1967 del 01.02.2020.
A.S.D. SETTIMO 1967(Campionato 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n° 37 del 06.02.2020. Gara Sinnai Calcio a 11 / Settimo 1967 del 01.02.2020.
La Società Settimo 1967, ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in ordine alla gara in epigrafe, ha disposto la inibizione dell’accompagnatore Marci Marco sino al 20 febbraio 2020 e la squalifica del calciatore Valdes Simone per tre gare effettive. La decisione del Giudice Sportivo è stata assunta sulla scorta del referto arbitrale e dell’allegato supplemento, nel quale vengono analiticamente descritte le condotte dei predetti tesserati responsabili di aver proferito frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara. Nell’atto di reclamo la Società Settimo 1967 che nega, quantomeno parzialmente, la ricostruzione dei fatti così come formulata dall’arbitro, ha chiesto la sospensione o riduzione massima di squalifica del giocatore Valdes Simone, la sospensione a tempo del dirigente accompagnatore Marci Marco e la non omologazione del risultato dello 0 a 3 a tavolino con conseguente ripetizione della gara. Rileva che la Società Settimo 1967 non ha provveduto a trasmettere alla società Sinnai Calcio a 11 il reclamo inerente alla ripetizione della gara e stante quindi la irregolarità procedurale dichiara preliminarmente la sua inammissibilità. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti del procedimento, preliminarmente rileva l’inammissibilità del reclamo riguardo all’inibizione del dirigente accompagnatore Marci Marco giacchè, ai sensi del comma 3, lettera b) dell’articolo 137 del C.G.S., non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari che dispongono l’inibizione dei dirigenti sino ad un mese. Nel merito in relazione alla posizione del calciatore Valdes Simone, la Corte osserva che nell’atto di reclamo non è indicata alcuna diversa ricostruzione atta a destituire le assenzioni del direttore di gara, garantite dal privilegio di prova in forza e virtù dell’articolo 61, comma 1 del C.G.S. In particolare, nell’allegato supplemento dell’arbitro, viene ben descritta la condotta del calciatore Valdes Simone, identificato tra i diversi tesserati del Settimo 1967 che tentavano di forzare la porta dello spogliatoio dell’arbitro, come colui che proferiva epiteti irriguardosi contornati da frasi minacciose rivolte all’indirizzo dell’arbitro. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene di non poter accedere alle richieste della società Settimo 1967, ritenendo equa la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, DELIBERA 1) omologare il risultato 0 a 3 a favore della Società Sinnai Calcio a 11; 2) dichiarare l’inammissibilità del reclamo proposto per il dirigente accompagnatore Marci Marco; 3) rigettare il reclamo in ordine alla squalifica del calciatore Valdes Simone. Dispone l’incamero del contributo.
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