C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 05/03/2020 – Delibera – A.S.D. VECCHIO BORGO S.ELIA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo – Com.Uff.le n° 31 del C.R. Sardegna del 13.02.2020 Gara Cus Cagliari / Vecchio Borgo S.Elia del 09.02.2020. Campionato: Prima Categoria, girone A

A.S.D. VECCHIO BORGO S.ELIA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo – Com.Uff.le n° 31 del C.R. Sardegna del 13.02.2020 Gara Cus Cagliari / Vecchio Borgo S.Elia del 09.02.2020. Campionato: Prima Categoria, girone A

 

La Società Vecchio Borgo S.Elia ha proposto reclamo avverso decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto la squalifica per quattro gare effettive al suo calciatore Murgia Giorgio in quanto “espulso durante la gara per somma di ammonizioni, dopo il termine dell’incontro colpiva un calciatore della squadra avversaria con un calcio al polpaccio, davanti all’ingresso degli spogliatoi”. La Società reclamante adduce, a giustificazione del ricorso, che l’atto commesso dal proprio tesserato sia stato frainteso dal direttore di gara in quanto non era diretto a danneggiare l’avversario, ma era stato commesso in modo scherzoso anche in considerazione dell’amicizia personale tra i due calciatori. Il direttore di gara, sentito in sede di udienza, ha ribadito quanto attestato nel referto, precisando di essere stato vicino all’azione posta in essere dal Murgia per cui non poteva fraintendere quanto avvenuto. La Corte, visti gli atti del procedimento e valutato che il reclamo non inficia quanto affermato dal direttore di gara, rileva che i fatti riportati nel referto arbitrale rispecchiano quanto effettivamente avvenuto.

Pertanto, per questi motivi, ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia congrua. Per questi motivi conferma la squalifica di quattro giornate effettive nei confronti di Murgia Giorgio. Dispone l’incameramento del contributo.

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