C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 03 del 18/07/2019 – Delibera – Deferimento di Accardo Alessandro e G.S.D. Quartu 2000

Deferimento di Accardo Alessandro e G.S.D. Quartu 2000

 

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Accardo Alessandro, allenatore della Società G.S.D. Quartu 2000; 2) la Società G.S.D. Quartu 2000; per rispondere: - l’Accardo: a) della violazione dell’articolo 7 commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’articolo 30 commi 1 e 5 del C.G.S. attualmente vigente ) o quanto meno dell’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’articolo 2 comma 1 del C.G.S. attualmente vigente), in relazione all’articolo 48 comma 3 delle N.O.I.F., per avere posto in essere, nella qualità di allenatore tesserato per la Società G.S.D. Quartu 2000, una condotta costituente compimento di atti diretti ad alterare il risultato della gara del campionato Regionale Sardegna Allievi di Calcio a 5 Quartu 2000 – Leonardo, disputata il 14.2.2019, e segnatamente per avere deliberatamente sostituito, a tre minuti dal termine della gara e con il risultato favorevole di 5-4, due calciatori tecnicamente meglio preparati con altri due schierati in riserva di valore tecnico decisamente inferiore, per consentire alla squadra avversaria di ribaltare il risultato della partita, che si concludeva infatti con il risultato di 5-6 in favore della squadra avversaria; - la Società G.S.D. Quartu 2000: b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 commi 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti ( oggi trasfuso nell’articolo 6 comma 2 del C.G.S. attualmente vigente) del comportamento posto in essere dal suo tesserato Alessandro Accardo, così come descritto al punto 1). Alla riunione del giorno 15 luglio 2019 erano presenti il rappresentante della Procura Federale, nonché i deferiti Accardo Alessandro e Società Quartu 2000 (nella persona del suo dirigente Allegrini Giovanni), entrambi assistiti dal proprio difensore munito di procura speciale con apposita delega a concordare un accordo sulla sanzione. Le Parti hanno richiesto congiuntamente, ai sensi dell’articolo 23 del previgente Codice di Giustizia Sportiva, di applicare una sanzione ridotta nei seguenti termini, previa derubricazione dell’ipotesi contestata di cui all’articolo 7 comma 1 in quella di cui all’articolo 1 bis comma 1 C.G.S. previgente, in relazione all’articolo 48 comma 3 delle N.O.I.F. : Accardo Alessandro: sanzione base anni due di squalifica – riduzione di 1/3 – sanzione finale nella misura di anni uno e mesi quattro di squalifica; G.S.D. Quartu 2000: sanzione base punti tre di penalizzazione – riduzione di 1/3 – sanzione finale nella misura di punti due di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020. Il Tribunale reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate; pertanto dichiara l’efficacia dell’accordo. Il Tribunale, per questi motivi, DELIBERA di applicare, su richiesta delle Parti, ai sensi dell’articolo 23 del previgente Codice di Giustizia Sportiva: 1) all’allenatore Accardo Alessandro la sanzione di anni uno e mesi quattro di squalifica; 2) alla Società G.S.D. Quartu 2000 la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020.

 

 

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