C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 15 supplemento bis del 21/10/2019 – Delibera – Deferimento Virdis Leonardo, Urigu Antonello e A.S.D. Mores

Deferimento Virdis Leonardo, Urigu Antonello e A.S.D. Mores

 

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Virdis Leonardo, all’epoca dei fatti dirigente per la Società A.S.D. Mores; 2) il signor Urigu Antonello, all’epoca dei fatti presidente della Società A.S.D. Mores; 3) la Società A.S.D. Mores; per rispondere: il Virdis: a) della violazione dell’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso negli articoli 2 comma 1 e 4 comma 1 del C.G.S. attualmente vigente), con riferimento agli articoli 36 e 38 delle N.O.I.F. e all’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in particolare per avere svolto di fatto l’attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Mores, militante nel campionato di Seconda Categoria della Regione Sardegna, nel corso della stagione sportiva 2018/19, dall’8 novembre 2018 fino alla fine del campionato, senza essere tesserato in qualità di allenatore per tale Società e senza essere iscritto nei ruoli del settore Tecnico della F.I.G.C.; l’Urigu: b) della violazione dell’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso negli articoli 2 comma 1 e 4 comma 1 del C.G.S. attualmente vigente), con riferimento agli articoli 36 e 38 delle N.O.I.F. e all’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in particolare per avere consentito o comunque non impedito al signor Leonardo Virdis l’espletamento di fatto dell’attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Mores, militante nel campionato di Seconda Categoria della Regione Sardegna, nel corso della stagione sportiva 2018/19, dall’8 novembre 2018 fino alla fine del campionato, senza che fosse tesserato in qualità di allenatore per tale Società e senza che fosse iscritto nei ruoli del settore Tecnico della F.I.G.C.; la Società A.S.D. Mores: c) a titolo di responsabilità oggettiva e diretta, ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti ( oggi trasfuso nell’articolo 6 commi 1 e 2 del C.G.S. attualmente vigente) dei comportamenti posti in essere rispettivamente dai suoi tesserati Leonardo Virdis e Antonello Urigu, così come descritti ai punti 1) e 2). Alla riunione del giorno 21 ottobre 2019 erano presenti il rappresentante della Procura Federale, nonché tutti i deferiti (la Società Mores nella persona del suo presidente Antonello Urigu). Le Parti hanno richiesto congiuntamente, ai sensi dell’articolo 23 del previgente Codice di Giustizia Sportiva, di applicare una sanzione ridotta nei seguenti termini: Virdis Leonardo: sanzione base mesi tre di inibizione – riduzione di 1/3 – sanzione finale nella misura di mesi due di inibizione; Urigu Antonello: sanzione base mesi tre di inibizione – riduzione di 1/3 – sanzione finale nella misura di mesi due di inibizione; A.S.D. Mores: sanzione base ammenda di Euro 300,00 – riduzione di 1/3 – sanzione finale nella misura di Euro 200,00. Il Tribunale reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle Parti e congrue le sanzioni indicate; pertanto dichiara l’efficacia dell’accordo. Il Tribunale, per questi motivi, DELIBERA di applicare, su richiesta delle Parti, ai sensi dell’articolo 23 del previgente Codice di Giustizia Sportiva: 1) al dirigente Virdis Leonardo la sanzione di mesi due di inibizione temporanea; 2) al presidente Urigu Antonello la sanzione di mesi due di inibizione temporanea; 3) alla Società A.S.D. Mores la sanzione dell’ ammenda di Euro 200,00.

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