C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 07/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO VACCA PROMETEO E SOCIETA’ SPD THARROS DI ORISTANO

 

DEFERIMENTO VACCA PROMETEO E SOCIETA’ SPD THARROS DI ORISTANO

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) Il Signor Vacca Prometeo all‟epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SPD Tharros; 2) La Società SPD Tharros; per rispondere: il signor Vacca Prometeo della violazione di cui all‟articolo 1 bis comma 1 CGS vigente fino al 16 giugno 2019 (articolo 4 comma 1 del vigente codice CGS) ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all‟articolo 94 ter comma 13 delle NOIF e all‟articolo 8 commi 9 e 15 del CGS vigente fino al 16 giugno 2019 (articolo 31 comma 6 e 7 del vigente CGS) per non avere pagato all‟allenatore signor Andrea Contini la somma di euro 2607,60 stabilita da collegio arbitrale con decisione pubblicata con C.U. n. 3/2018 del 24 maggio 2018, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della suddetta ultima pronuncia; La Società SPD Tharros, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell‟articolo 4 comma 1 del CGS (articolo 6 comma 1 del vigente CGS) per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritte. I deferiti non hanno chiesto di essere sentiti e non hanno presentato deduzioni a difesa, né hanno chiesto di accedere a riti alternativi.

Il Giudizio si è svolto con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Vacca Promoteo la sanzione sportiva della inibizione per la durata di mesi sei e per la Società SPD Tharros l‟ammenda di euro 900 e la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica nel vigente campionato. Il Tribunale, letti gli atti, concorda con la Procura Federale in merito alla affermazione della responsabilità dei deferiti, la cui prova emerge inequivocabilmente dalla documentazione prodotta dall‟organo requirente e ritiene equa la sanzione richiesta nei confronti del Vacca Prometeo mentre, per ciò che attiene alla posizione della Società SPD Tharros, ritiene equa la sanzione di euro 600 di ammenda e la penalizzazione di un punto in classifica nel vigente campionato. Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, DELIBERA: 1) di dichiarare il signor Vacca Prometeo responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione della inibizione temporanea per la durata di mesi sei; 2) di dichiarare la Società SPD Tharros responsabile direttamente di quanto contestato al suo Presidente e di infliggere alla stessa la sanzione della ammenda di euro 600,00 e la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nell’attuale campionato;

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