C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 15/11/2019 – Delibera – Deferimento Salis e S.S. Treselighes
Deferimento Salis e S.S. Treselighes
La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) Il Signor Salis Luca all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SS TRESELIGHES; 2) La Società SS TRESELIGHES; per rispondere: il signor Salis Luca della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 CGS vigente fino al 16 giugno 2019 (articolo 4 comma 1 del vigente codice CGS) ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF e all’articolo 8 commi 9 e 15 del CGS vigente fino al 16 giugno 2019 (articolo 31 comma 6 e 7 del vigente CGS) per non avere pagato all’allenatore signor Bardini Angelo la somma stabilita dal collegio arbitrale con decisione pubblicata con C.U. n. 5/2018 C.A./LND dell’11 ottobre 2018, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della suddetta ultima pronuncia; La Società SS TRESELIGHES, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del CGS (articolo 6 comma 1 del vigente CGS) per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritte. I deferiti non hanno chiesto di essere sentiti e non hanno presentato deduzioni a difesa, né hanno chiesto di accedere a riti alternativi. Il Giudizio si è svolto con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Salis Luca la sanzione sportiva della inibizione per la durata di mesi sei e per la Società SS TRESELIGHES l’ammenda di euro 600 e la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica nel vigente campionato. Il Tribunale, letti gli atti, concorda con la Procura Federale in merito alla affermazione della responsabilità dei deferiti, la cui prova emerge in modo pacifico e indiscusso dalla documentazione prodotta dall’organo requirente e ritiene equo contenere la sanzione richiesta nei confronti del Salis Luca nella inibizione per la durata di mesi tre, mentre, per ciò che attiene alla posizione della Società SS TRESELIGHES, ritiene equa la sanzione di euro 400 di ammenda e la penalizzazione viene correttamente ridotta e individuata in quella di un punto in classifica nel vigente campionato. Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, delibera: 1) di dichiarare il signor Salis Luca responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione della inibizione temporanea per la durata di mesi tre; 2) di dichiarare la Società SS TRESELIGHES responsabile direttamente di quanto contestato al suo Presidente e di infliggere alla stessa la sanzione della ammenda di euro 400 e la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nell’attuale campionato;