C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 05/12/2019 – Delibera – Deferimento Schirru Velio e A.S.D. Città di Selargius 1991
Deferimento Schirru Velio e A.S.D. Città di Selargius 1991
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) Il signor Velio Schirru all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Città Di Selargius 1991; 2) La Società ASD Città Di Selargius; per rispondere: - Il signor Velio Schirru della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 del C.G.S. vigente fino al 16 giugno 2019 (articolo 4 comma 1 del vigente codice C.G.S.) ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione alll’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF e all’articolo 8 commi 9 e 15 del C.G.S. vigente fino al 16 giugno 2019 (articolo 31 comma 6 e 7 del vigente C.G.S.) per non avere pagato all’allenatore signor Carboni Daniel la somma stabilità dal collegio arbitrale con decisione 12.03.2019; - La società ASD Città Di Selargius 1991, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del C.G.S. (articolo 6 comma 1 del vigente C.G.S.) per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descrittr. I deferiti, all’udienza odierna, hanno richiesto di accedere al rito alternativo del patteggiamento. Il Giudizio si è svolto con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Velio Schirru la sanzione sportiva della inibizione per la durata di mesi sei e per la società ASD Città Di Selargius 1991 l’ammenda di euro 1200,00. Le parti hanno richiesto congiuntamente, ai sensi dell’articolo 23 del previgente Codice (articolo 126 del vigente C.G.S.) di applicare una sanzione ridotta nei seguenti termini: - sanzione base: mesi sei di inibizione per il Presidente Schirru e di Euro 1200,00 di ammenda per la società riduzione di 1/3 della sanzione ai sensi dell’articolo 126 del C.G.S. - sanzione finale: mesi quattro di inibizione per il Presidente Schirru e Euro 800,00 di ammenda per la società Città Di Selargius 1991. Il Tribunale reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni pertanto dichiara l’efficacia dell’accordo. Il Tribunale, per questi motivi, DELIBERA di applicare, su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 126 del C.G.S., alla società Città Di Selargius 1991 la sanzione dell’ammenda di Euro 800,00 e al Presidente Velio Schirru la sanzione della inibizione per un periodo di mesi quattro.