C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 12/12/2019 – Delibera – Deferimento Cassone Renato

Deferimento Cassone Renato

 

La Procura Federale della FGCI ha deferito a questo Tribunale Federale: Il Signor Renato Cassone, all‟epoca dei fatti, Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Ozieri, per rispondere: della violazione degli articoli 4 comma 1 e 2, comma 1 del CGS in relazione all‟articolo 40 comma 3 lettera h) del vigente regolamento A.I.A., per essere venuto meno al dovere di assolvere con la massima fedeltà al potere referendario e alle eventuali richieste di integrazione e in particolare a) per avere omesso di indicare nel rapporto arbitrale, redatto in occasione della gara del Campionato Regionale Sardegna di Seconda Categoria Torpè- Orani del 31.03.2019 il provvedimento di espulsione del calciatore Korouma Hassane Beyla; b) per avere, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C.- L.N.D. redatto in data 16.04.2019 un supplemento al rapporto arbitrale della gara Torpè-Orani del 31.03.209 contenente circostanze non rispondenti al vero, ossia che il calciatore Korouma Hassane Beyla era stato da lui ammonito al 17°del secondo tempo e immediatamente dopo autorizzato, su richiesta del capitano della squadra dell‟Orani, a uscire dal terreno di gioco pur senza essere sostituito da alcun altro giocatore della stessa squadra; Il deferito non ha chiesto di essere sentito, né ha chiesto di accedere a riti alternativi. Convocato per l‟udienza del 9 dicembre nanti questo Tribunale ha allegato di non poter parteciparvi e ribadito, con nota inviata via pec il giorno 6 dicembre 2019, quanto già comunicato con il supplemento richiestogli dal Giudice Sportivo, negando l‟addebito. Il Giudizio si è svolto con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto, sostenendo la sua responsabilità, di infliggere all‟arbitro Renato Cassone la sanzione della inibizione del predetto per la durata di mesi tre. Il Tribunale, letti gli atti, concorda con la Procura Federale in merito alla affermazione della responsabilità del deferito per le omissioni ascritte nella redazione dapprima del referto arbitrale della gara Torpè-Orani del 31 marzo 2019 e successivamente nella redazione del supplemento del 16 aprile 2019, la cui prova emerge in modo pacifico e indiscusso dalla documentazione prodotta dall‟organo requirente e ritiene equa, in relazione alla condotta come posta in essere, la sanzione richiesta dalla Procura Federale;

Il Tribunale, pertanto, in totale accoglimento delle richieste della Procura Federale, delibera: 1) di dichiarare il signor Renato Cassone responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione della inibizione per la durata di mesi tre da scontarsi nel corso del campionato 2019-2020.

 

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