C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 12/12/2019 – Delibera – gara del 8/12/2019 BADESI 09 – U.S. TEMPIO S.S.D.R.L.

gara del 8/12/2019 BADESI 09 - U.S. TEMPIO S.S.D.R.L.

Il Giudice Sportivo, - letti il rapporto di gara ed il supplemento allegato; - rilevato che al 37' minuto del primo tempo, dopo aver fatto eseguire una sostituzione, l'arbitro si avvicinava alla panchina del Badesi 09 per chiedere il pallone onde poter riprendere il giuoco dopo la segnatura della rete del 1-2 da parte dell'U.S. Tempio; - rilevato, altresì, che a seguito della richiesta, il Dirigente Addetto all'arbitro della Soc. Badesi 09, Francesco Addis, lanciava con vigoria verso il richiedente il pallone, che lo attingeva sul viso, causandogli un forte senso di stordimento e confusione; in questo frangente l'arbitro riusciva ad estrarre il cartellino rosso e ad espellere l'Addis; - rilevato, ancora, che alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione dell'Addis, alcuni giocatori di riserva del Badesi, non identificati dall'arbitro in quanto indossavano la felpa o la pettina, dalla panchina si mettevano a correre in direzione dell'arbitro con fare minaccioso, arrivando a circa un metro dal predetto in quanto trattenuti da altri compagni di squadra che riuscivano ad evitare il contatto; - considerato che, sempre nel rapporto di gara, l'arbitro segnala che nel contempo alcuni giocatori di entrambe le squadre discutevano animatamente insultandosi a vicenda; - preso atto che l'arbitro, con lo stato di confusione e stordimento che lo permeava ed il caos generale determinatosi sul terreno di gioco, non ritenendosi più in grado di dirigere la gara, ne decretava la definitiva sospensione sul risultato parziale di 1 a 2 in favore dell'U.S. Tempio; - considerato che, a richiesta di questo Giudice, nel supplemento di rapporto, l'arbitro ha precisato la circostanza in cui è avvenuta l'aggressione da parte dell'Addis: "Per chiedere il pallone mi avvicinavo a circa tre metri dalla panchina del Badesi 09 e il signor Addis Francesco prendeva il pallone e uscendo di un passo dall'area tecnica, caricava col braccio per fare forza e mi lanciava intenzionalmente, in modo violento, il pallone sul viso. L'impatto col pallone mi causava un forte senso di stordimento."; - ritenuto che ai sensi dell'art. 64, comma 2 delle N.O.I.F. l'arbitro può decidere di sospendere in via definitiva la gara quando la situazione ambientale creatasi in campo non gli consenta di proseguire ad arbitrare o possa temere per la propria incolumità personale; - considerato, infine, che la responsabilità della definitiva sospensione della gara sia da ascrivere alla condotta posta in essere dall'Addis, connotata da particolare gravità, nonché dal comportamento notevolmente aggressivo e minaccioso dei calciatori della Soc. Badesi 09, alcuni dei quali hanno continuato ad usare espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara anche negli spogliatoi; -visto l'art. 10 del C.G.S., DELIBERA - di irrogare a carico della Società Badesi 09 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 in favore della società U.S. Tempio e l'ammenda di euro 100,00; - di inibire il dirigente Francesco Addis a tutto il 31.01.2020.

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