C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 12/12/2019 – Delibera – gara del 8/12/2019 PURI E FORTI – C.U.S.SASSARI

gara del 8/12/2019 PURI E FORTI - C.U.S.SASSARI

Il Giudice Sportivo, letto il referto arbitrale e rilevato che: - dopo il termine della gara, mentre l'arbitro si dirigeva verso la propria autovettura per abbandonare l'impianto di gioco, Zucchelli Franco (inserito in distinta con funzioni di dirigente addetto all'arbitro del Puri e Forti) lo raggiungeva e gli rivolgeva espressioni offensive, quindi lo afferrava una prima volta per il braccio. Dopo che il direttore di gara riusciva a divincolarsi, Zucchelli lo riafferrava nuovamente per il braccio e, con l'altra mano, lo colpiva al capo con lieve intensità, senza cagionargli dolore e quindi seguiva l'arbitro fino a che lo stesso non raggiungeva la propria auto, rivolgendogli nuove frasi irriguardose; - che il comportamento sopra riportato, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelli che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n.104/A del 2014; - che nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato " intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui.." (cfr. Corte Giust. Fed. in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U.114/ CSA del 3.2017); Considerato peraltro che il grave e riprovevole comportamento posto in essere dal dirigente Zucchelli Franco si è concretizzato nell'ambito di una gara di settore giovanile; P.Q.M. DELIBERA di inibire a tutto il 30.07.2020 il dirigente Zucchelli Franco, con la precisazione che detta sanzione NON va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

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