C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 03/01/2020 – Delibera – gara del 15/12/2019 OLMEDO – S.GIORGIO
gara del 15/12/2019 OLMEDO - S.GIORGIO
Il Giudice Sportivo, visti gli atti ufficiali di gara ed il reclamo presentato dalla Società A.S.D. S.Giorgio, rileva: -che la gara in epigrafe è terminata col punteggio di 2-2; -che la reclamante lamenta che la compagine avversaria avrebbe effettuato 6 sostituzioni, in luogo delle 5 previste dal Regolamento per questa categoria; -che la decisione sul gravame è stata fissata per il giorno 3/01/2020; -che la controparte non ha presentato memorie difensive; -che dall'esame del referto di gara arbitrale, che fa piena prova di quanto accaduto nella gara ex art. 61 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, effettivamente si evince che la Società G.S.D. Olmedo ha effettuato 6 sostituzioni e segnatamente al 10º minuto 1ºt., 19º minuto 2ºt., al 22º minuto 2ºt., al 28º minuto 2ºt., al 31º minuto 2ºt. ed al 35º minuto 2ºt., in luogo delle 5 consentite; -che il reclamo presentato dalla Società A.S.D. S.Giorgio è fondato e merita accoglimento; visto l'art. 10 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA -di infliggere a carico della Società G.S.D. Olmedo la sanzione sportiva della perdita della gara Olmedo-S.Giorgio del 15.12.2019 col punteggio di di 0-3 a favore della reclamante; -di restituire il contributo versato alla Società S.Giorgio