C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 30/01/2020 – Delibera – gara del 26/ 1/2020 TERRALBA FRANCESCO BELLU – SADALI

gara del 26/ 1/2020 TERRALBA FRANCESCO BELLU - SADALI

Il Giudice Sportivo, letti il referto di gara ed il relativo supplemento rileva: - che dopo il termine della gara, all'interno del tunnel che collega il recinto di gioco agli spogliatoi il calciatore Falqui Renato (n.18 Terralba Francesco Bellu) colpiva l'arbitro con una forte manata tra la nuca e il collo, procurandogli dolore intenso; successivamente il Falqui minacciava l'arbitro e tentava nuovamente di raggiungere fisicamente l'arbitro con fare aggressivo, non riuscendovi grazie all'intervento dei compagni di squadra e dei suoi dirigenti che lo bloccavano; -che il comportamento ascrivibile al calciatore Falqui Renato, come sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014; - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione di cui al comma 1 dell'art 35 del C.G.S.: "costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara"; P.Q.M. DELIBERA - di squalificare, ai sensi dell'art.11 bis del C.G.S., il calciatore Falqui Renato (Terralba Francesco Bellu) a tutto il 30.06.2021, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).

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